Art. 73 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 34 68 Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

  • a)sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
  • b)medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'. 34 19 Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 34 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 34 Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 34 Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. ((Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale)). Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica della rubrica e dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e l'introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 5-bis al presente articolo). Inoltre, al punto 6 del "Considerato in diritto" della sentenza medesima e' riportato quanto segue: "6.- Stabilito, quindi, che una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate [...]"; tale testo e' consultabile nella versione multivigente dell'art. 73 - agg. 1.

Decreto 11 aprile 2006

19

Il Decreto 11 aprile 2006, (in G.U. 24/4/2006, n. 95), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato al presente decreto, costituente parte integrante dello stesso". Parte di provvedimento in formato grafico

Corte Costituzionale

68

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 8 marzo 2019, n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche' di sei anni".

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 40/2019

    Ha colpito questo articolo
    8 marzo 2019

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2006. La questione come prospettata si risolve in una censura degli effetti della citata sentenza, di cui costituisce un improprio tentativo di impugnazione, contrario al divieto ex art. 137, terzo comma, Cost. Per altro verso, l'effetto in malam partem denunciato dal rimettente è una mera conseguenza indiretta della rimozione dall'ordinamento delle disposizioni dichiarate nel 2014 costituzionalmente illegittime (per vizi procedimentali relativi all'art. 77, secondo comma, Cost.), in esito alla quale ha ripreso applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poi modificato dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito; sentenza n. 29 del 1998, ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n. 108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991, n. 203 del 1990, n. 93 del 1990, n. 27 del 1990 e n. 77 del 1981, sulla non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale ). Il principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non esclude che la Corte costituzionale possa assumere decisioni il cui effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime. In tal caso, l'effetto in malam partem è ammissibile in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina l'automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006 ).

    Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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  • Sentenza n. 90/2025

    Illegittimità dichiarata
    1 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il petitum formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013).

    Art. 168-bis c.p. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 550 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 179/2017

    Questione inammissibile
    13 luglio 2017

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto, non incorrono nei vizi, tra i quali l'indeterminatezza del petitum e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio alternativo, che hanno determinato l'inammissibilità di precedenti analoghe questioni, poiché - nel censurare come irragionevole e sproporzionata la divaricazione sanzionatoria tra il minimo della pena per i fatti di non lieve entità concernenti le c.d. droghe "pesanti" (comma 1 dell'art. 73) e il massimo della pena previsto per i fatti di lieve entità concernenti tutte le sostanze stupefacenti (comma 5 del medesimo art. 73) - i rimettenti giungono a formulare un petitum determinato, individuando come soluzione costituzionalmente adeguata la parificazione del minimo edittale per il fatto non lieve al massimo edittale di pena previsto per il fatto lieve. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità di questioni analoghe ).

    Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (45)

Se ne mostrano 12 su 45, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1990

1990oggi
  1. 25 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 25 febbraio 2026 — 25 aprile 2026per un mese
  3. 15 novembre 2023 — 25 febbraio 2026per 2 anni
  4. 16 settembre 2023 — 15 novembre 2023per 2 mesi
  5. 14 marzo 2019 — 16 settembre 2023per 5 anni
  6. 24 novembre 2016 — 14 marzo 2019per 2 anni
  7. 21 maggio 2014 — 24 novembre 2016per 3 anni
  8. 22 febbraio 2014 — 21 maggio 2014per 3 mesi
  9. 20 agosto 2013 — 22 febbraio 2014per 6 mesi
  10. 27 aprile 2011 — 20 agosto 2013per 2 anni
  11. 3 aprile 2010 — 27 aprile 2011per un anno
  12. 9 maggio 2006 — 3 aprile 2010per 4 anni
  13. 28 febbraio 2006 — 9 maggio 2006per 2 mesi
  14. 6 giugno 1993 — 28 febbraio 2006per 13 anni
  15. 31 ottobre 1990 — 6 giugno 1993testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 37 parole aggiunte.

… sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. aggiunto: Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art73 · fonte del testo

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