Art. 197 c.p.p. — Incompatibilità con l'ufficio di testimone

Non possono essere assunti come testimoni: (( a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

  • b)salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444));
  • c)il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  • d)coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter.

Testo vigente dal 6 aprile 2001

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 202/2004

    Questione infondata
    28 giugno 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004. F.to: Valer…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 485/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni 'erga alios', e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegerè, situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale. – In tema di precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale citata l'ordinanza n. 261/2001, di restituzione degli atti. – In termini, citate le ordinanze n. 291 e 451/2002.

    Art. 197 c.p.p. · Art. 197-bis c.p.p. · Art. 210 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 428/2001

    Altra decisione
    21 dicembre 2001

    Restituzione ai giudici rimettenti, affinché valutino la perdurante rilevanza, degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui escludono la possibilità di assumere come testimoni, riconoscendo agli stessi la facoltà di astenersi dal rispondere, i coimputati e gli imputati di reati connessi o collegati su fatti concernenti la responsabilità di altri sui quali essi abbiano in precedenza liberamente risposto. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l’ufficio di testimone. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (16)

Se ne mostrano 15 su 16, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2001 al 6 aprile 2001. 33 parole tolte, 70 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, tolto: anche se aggiunto: comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza tolto: di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile aggiunto: irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

b) aggiunto: salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate aggiunto: in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a tolto: quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 aggiunto: norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b)aggiunto: , prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art197 · fonte del testo

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