Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo

comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma

nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al n.

329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, in un procedimento di

applicazione della pena su richiesta delle parti, con ordinanza

emessa il 10 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non

consente al giudice di dare impulso all'integrazione probatoria,

dovendo egli invece controllare la correttezza della qualificazione

giuridica del fatto allo stato degli atti, ed il primo impone di

applicare la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua,

in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione,

Considerato che questa Corte con sentenza n. 313 del 1990 ha

ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa

di rigetto e, relativamente alla prima, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai

fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena

indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di

sfavorevole valutazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di

legittimità costituzionale, dichiara:

I) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, codice di

procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

dalla sentenza n. 313 del 1990;

II) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura

penale, già ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione,

dalla sentenza n. 313 del 1990;

questioni promosse dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 10

febbraio 1990, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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