Codice civile

Art. 1273 c.c. — Accollo

[1]Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

[2]L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio' costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

[3]Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

[4]In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e' avvenuta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1273 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9783/2026

    16 aprile 2026

    In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

    Art. 1273 c.c. · Art. 1333 c.c. · Art. 1372 c.c. · Art. 1411 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2855/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di convenzione di accollo ex art. 1273 c.c., qualora la stessa non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ivi incluso quello del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, volto ad aprire il loro accordo all'adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.

    Art. 1273 c.c. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25311/2025

    16 settembre 2025

    In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.

    Art. 1273 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1348 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10811/2025

    24 aprile 2025

    "non allo scoperto" - Dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l.f. - Fondamento - Presupposti. L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum.

    Art. 1273 c.c. · Art. 67 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'accollo, regolato dall'art. 1273, è una tipica applicazione del contratto a favore di terzo, le regole del quale, sia in ordine al momento o al modo in cui il creditore acquista il diritto, sia in ordine alle eccezioni che il nuovo debitore può opporre al creditore che beneficia della stipulazione a suo favore, sorto espressamente richiamate.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 589

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1273 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari