Codice civile

Art. 1263 c.c. — Accessori del credito

[1]Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

[2]Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

[3]Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1263 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29113/2025

    4 novembre 2025

    Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.

    Art. 1263 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c. · Art. 144 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28393/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l'ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore).

    Art. 1263 c.c. · Art. 1260 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10541/2025

    22 aprile 2025

    Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".

    Art. 1263 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2902 c.c. · Art. 1260 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1027/2025

    16 gennaio 2025

    Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.

    Art. 1263 c.c. · Art. 2843 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 2916 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 95/2006

    Parametro
    10 marzo 2006

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento…

    Art. 1260 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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  • La cessione obbliga il cedente a consegnare al cessionario i titoli probatori del credito o, se è stata ceduta una parte di esso, copia autentica dei titoli medesimi (art. 1262); questa consegna, già considerata dal codice civile del 1865 come trasferimento del possesso del credito (art. 1538, secondo comma), è in realtà un atto di esecuzione della cessione, che pone il cessionario in condizione di far valere i diritti cedutigli. Il suggestivo avvicinamento che il suddetto art. 1538, secondo comma, consentiva di fare con l'art. 1242 dello stesso codice abrogato, non viene respinto dal nuovo codice civile; e infatti si è voluto soltanto eliminare dall'art. 1262, come si è fatto nell'art. 1189 (n. 563), una formula suscettibile di rappresentare l'indice di una inammissibile estensione ai diritti di credito del concetto di possesso, proprio dei diritti reali. Il cessionario non ha diritto, senza il consenso del costituente, di ottenere il possesso del pegno custodito dal cedente (art. 1263, secondo comma). Il potere di disporre del credito non comprende anche quello di disporre dell'interesse alla diligente custodia della cosa consegnata in garanzia, potere che è esclusivamente di colui che ha dato il pegno. Si può soggiungere, come fu sopra osservato (n. 567) a proposito degli effetti sul pegno della surrogazione per pagamento (art. 1294, secondo comma), che il divieto fatto al cedente di trasferire al cessionario la custodia della cosa data in pegno è giustificato praticamente dalla possibilità che il cessionario non desti nel datore della cosa la medesima fiducia riposta nel cedente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 581

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1263 · fonte del testo

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