Codice civile

Art. 1401 c.c. — Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1401 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10171/2026

    19 aprile 2026

    In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminare di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).

    Art. 1401 c.c. · Art. 1391 c.c. · Art. 2901 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La possibilità di concludere contratti per persona da nominare (art. 1401) è prevista nel codice di procedura civile e in molte leggi speciali (legge catastale, legge sull'imposta di registro, legge sulla contabilità dello Stato, ecc.); era pure prevista nel codice di commercio. In pratica la riserva di nomina non si fonda sempre su un incarico anteriore; non è raro infatti che si contrae per persona da nominare senza nemmeno avere la certezza di potere attuare il proposito di trasferire ad altri i diritti che si acquistano e gli obblighi che si assumono. A questa pratica aderisce l'art. 1402, secondo comma, disponendo che la dichiarazione di nomina può essere legittimata da una semplice accettazione del negozio da parte della persona nominata, oltre che da una procura anteriore. A differenza di quanto è disposto per il rappresentante senza poteri, gli effetti del contratto rimangono in capo al contraente che aveva fatto la riserva di nomina, quando l'electio non si compie nel termine previsto dalla legge o dal contratto (art. 1405). La dichiarazione di nomina, la procura e l'accettazione integrano, nella parte soggettiva, il contratto già concluso, e perciò devono rivestire la forma stessa che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (art. 1403, primo comma). Viceversa, solo la dichiarazione di nomina deve rendersi pubblica se il contratto è soggetto a pubblicità: la procura e l'accettazione possono essere semplicemente richiamate (art. 1403, secondo comma), dato il carattere non costitutivo che ha nel nostro diritto la pubblicità dei contratti. Effetto della dichiarazione di nomina è che si attraggono nella sfera giuridica della persona nominata tutti i diritti e tutti gli obblighi che costituiscono il contenuto del contratto. Questa acquisizione opera retroattivamente, e cioè a decorrere dal giorno in cui il contratto fu concluso (art. 1404). DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 639

  • La cessione del contratto è largamente diffusa nella pratica del commercio, e d'altra parte la legge, a proposito della locazione, delle azioni non liberate e del contratto d'impiego ha, per sua parte, riconosciuta la possibilità di far circolare un rapporto nel suo complesso, cioè nel suo insieme di diritti e di obblighi. La dottrina ha contrastato l'unità fondamentale del fenomeno della circolazione del contratto, e ha sostenuto la sola possibilità di una separata trasmissione degli elementi passivi e degli elementi attivi del contratto, mediante gli strumenti giuridici della cessione dei crediti e dell'accollo dei debiti. La pratica, estremamente sensibile, ha invece avvertito l'inscindibilità della trasmissione, alla stessa persona, di tutto il contenuto del rapporto. Ha parlato di vendita di contratto e ha talora rappresentato tale inscindibilità mediante la creazione di titoli di credito (gli stabiliti), il cui possessore non può esigere la prestazione senza corrispondere la controprestazione, per l'obbligo implicitamente assunto con l'acquisto del titolo. Il nuovo codice civile cerca di soddisfare le esigenze di tale pratica, in considerazione del fatto che essa risponde ad una funzione economica importante, qual'è quella di eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 640

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1401 · fonte del testo

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