Codice civile

Art. 2921 c.c. — Evizione

[1]L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puo' ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione e' gia' avvenuta, puo' ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.

[2]Se l'evizione e' soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.

[3]In ogni caso l'acquirente non puo' ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2921 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15921/2026

    23 maggio 2026

    In tema di azione revocatoria ordinaria, è inammissibile la domanda riconvenzionale del terzo acquirente diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, poiché l'accoglimento di quest'ultima non determina ex se un effetto reale di perdita del bene (evizione), né è possibile ottenere una sentenza condizionata ad un'eventuale futura azione esecutiva del creditore, attesa la mancanza di certezza e inequivocità dell'elemento condizionante alla luce dei variegati esiti dell'azione revocatoria ex art. 2902, comma 1, c.c. e la particolare tutela accordata, nell'art. 2902, comma 2, c.c., al terzo acquirente, che conserva, in ogni caso, le azioni personali nei confronti del venditore.

    Art. 2921 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2902 c.c. · Art. 1476 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6964/2026

    23 marzo 2026

    In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

    Art. 2921 c.c. · Art. 1476 c.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 2922 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2925 contiene la disposizione di carattere generale, secondo la quale le norme concernenti gli effetti della vendita forzata si applicano anche all'assegnazione, con qualche opportuno adattamento, apportato negli articoli successivi. Così nell'art. 2926 ho introdotto una specie d'equivalente della separazione tardiva regolata dall'art. 620 del codice di procedura civile. Quando il bene mobile pignorato è trasferito mediante vendita, al terzo che dimostri il suo diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene è concesso di rivalersi sulla somma ricavata, fino a che questa non sia stata distribuita. Nell'ipotesi di datio in solutum forzata del bene mobile pignorato, manca, invece, tale fase del processo esecutivo posteriore al trasferimento del bene, durante la quale il ricavo della vendita sta in luogo del bene medesimo. Di qui l'inapplicabilità della separazione tardiva così come regolata dall'art. 620 del nuovo codice di procedura; di qui pertanto l'opportunità di apprestare tutela al terzo, proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene mobile pignorato, dandogli la possibilità di ricuperare almeno l'equivalente in danaro del suo diritto. Ho fissato in sessanta giorni dall'assegnazione il termine entro il quale il terzo può rivolgersi contro l'assegnatario di buona fede al fine di ripetere, in tutto o in parte, la somma corrispondente al credito di quest'ultimo, soddisfatto con l'assegnazione. È ovvio che se l'assegnatario è costretto a tale pagamento, vien meno in tutto o in parte la ragione dell'assegnazione, che è quella di soddisfare il creditore; ho perciò stabilito che in tale ipotesi l'assegnatario conserva i suoi diritti nei confronti del debitore, non però le garanzie prestate da terzi. L'art. 2927, regolando il caso che l'assegnatario subisca l'evizione della cosa assegnata, gli riconosce, come è riconosciuto all'acquirente dall'art. 2921, primo comma, il diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Risorgono, naturalmente, le ragioni dell'assegnatario verso il debitore espropriato, ma, anche in questo caso, le garanzie prestate da terzi non rivivono.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1192

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2921 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari