Codice civile

Art. 2503 c.c. — Opposizione dei creditori

[1]La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione ((o alla pubblicazione)) prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

[2]Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481

89

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni. "

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

93

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 57, comma 3) che " Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni."

Corte Costituzionale

100

La Corte Costituzionale con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 47 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione; Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2503 codice civile, nel testo sostituito dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione."

Testo vigente dal 18 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2503 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33238/2025

    19 dicembre 2025

    Nei confronti dell'atto di scissione societaria sono ammissibili, oltre che l'opposizione ex art. 2503, comma 2, c.c., anche l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, atteso che entrambe tali azioni sono volte alla reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, per effetto della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato.

    Art. 2503 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5089/2025

    26 febbraio 2025

    Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 24237 dell’8 agosto 2023 – hanno pronunciato i seguenti principî: «L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»; «L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».

    Art. 2503 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2506-ter c.c. · Art. 2503-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1635/2025

    23 gennaio 2025

    In tema di fusione societaria, la legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporata non si trasferisce automaticamente all'omologo organo della società incorporante per effetto dell'efficacia della fusione.

    Art. 2503 c.c. · Art. 2504-bis c.c. · Art. 2347 c.c. · Art. 2348 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 47/1995

    Ha colpito questo articolo
    20 febbraio 1995

    La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 2503 cod. civ., in forza della quale, in seguito alla fusione per incorporazione (fusione eterogenea) di una società di persone in una società di capitali, l'opposizione dei creditori alla fusione, necessaria, secondo la giurisprudenza della Cassazione, per impedire la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, deve essere proposta entro tre mesi dalla iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, ha carattere pregiudiziale, e va quindi riconosciuta rilevante, non solo ai fini della decisione di giudizi vertenti sull'opposizione (ancorché tardiva), ma anche di giudizi che - come nel caso - abbiano ad oggetto la estensione del fallimento della società di capitali ai soci illimitatamente responsabili della società di persone incorporata. Deve pertanto respingersi la eccezione di inammissibilità avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: S.P.

    Art. 2503 c.c. · Art. 2499 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 409/1992

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1992

    Difetta di motivazione in punto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 2503 e 2504 cod.civ. (nel regime anteriore al decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, che ne ha novellato il testo) nella parte in cui prevedono che il termine di tre mesi entro il quale il creditore può proporre opposizione alla fusione di una società di persone in una società di capitali, decorra dalla iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e non già dall'effettiva conoscenza delle stesse. L'incidente è stato infatti promosso nel corso di un giudizio vertente sulla richiesta di estensione del già dichiarato fallimento di una società a r.l. ad una società in nome collettivo - incorporata per fusione in quella - ed ai soci della stessa, convenuti in quanto illimitatamente responsabili, e pertanto il giudice 'a quò, per una adeguata valutazione della rilevanza, essendo pacifico che i suddetti soci si erano opposti, ancorché tardivamente, alla fusione, avrebbe dovuto anzitutto stabilire - ciò che nell'ordinanza di rinvio non risulta abbia fatto - se l'opposizione fosse stata giudiziale o stragiudiziale e quindi considerare, nella prima ipotesi, che solo il (diverso) giudice chiamato ad applicare la norma inpugnata avrebbe potuto sollevare la questione, e, nella seconda, quanto meno esprimere - tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina al riguardo - una opzione e una motivazione - nel provvedimento di rimessione assolutamente carenti - circa l'idoneità di una opposizione stragiudiziale ad inficiare l'atto di fusione e quindi ad incidere - impedendo l'effetto liberatorio derivante, in tesi, dalla fusione - sulla richiesta estensione della dichiarazione di fallimento. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 2503 e 2504 cod.civ., in parte 'qua'.)

    Art. 2503 c.c. · Art. 2504 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per la disciplina della fusione di società, piuttosto che mutamenti sostanziali, sono stati adottati alcuni perfezionamenti al fine di renderla più chiara e di aderire al favore dimostrato dalla più recente legislazione verso il movimento di concentrazione industriale, pur conservando le necessarie cautele. Si sono distinte nettamente (mentre non lo erano nel codice di commercio) le due specie di fusione conosciute dalla pratica: fusione mediante costituzione di una società nuova, che si sostituisce a quelle che si fondono, e fusione per incorporazione, cioè mediante assorbimento di una società da parte di altra società che rimane in vita, la quale costituisce l'ipotesi di gran lunga più frequente (art. 2501). La differenza tra la disciplina delle due forme di fusione consiste essenzialmente in ciò che nella prima forma è la società nuova che succede nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, mentre nella seconda la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, conservando la propria individualità e con essa i propri rapporti giuridici. Non è quindi richiesta in alcun caso l'estinzione delle passività delle società che partecipano alla fusione, la quale costituirebbe un serio ostacolo all'attuazione di questa. È richiesta invece in ogni caso la deliberazione di tutte le società che partecipano alla fusione (art. 2502). Si è ritenuta pure in ogni caso necessaria l'omologazione delle deliberazioni da parte del tribunale per impedire, attraverso un controllo preventivo di legalità, il sorgere di controversie sulla regolarità del procedimento di fusione. I creditori delle società che si fondono sono tutelati, come nel sistema del codice di commercio, contro l'eventualità di un peggioramento della loro situazione, in dipendenza del concorso con nuove masse creditorie, dal diritto di opposizione. Risolvendo una questione finora dubbia, si è chiarito che tale diritto, nel caso di fusione per incorporazione, spetta anche ai creditori della società incorporante, la cui situazione potrebbe essere pregiudicata dall'assorbimento di una società oberata di debiti (art. 2503). Si è cercato però di facilitare l'esecuzione della fusione, escludendo l'opposizione, oltre che nel caso di pagamento di tutti i debiti sociali o di deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito, anche nel caso di consenso di tutti i creditori o di quei creditori che non siano stati soddisfatti o garantiti nel modo suindicato. Si è inoltre espressamente previsto, come già ammetteva la giurisprudenza, che il tribunale possa autorizzare la fusione, nonostante l'opposizione di qualche creditore, con la prestazione di un'idonea garanzia da parte della società risultante dalla fusione. Si è così cercato di evitare che il diritto di opposizione possa diventare, come talvolta è in pratica avvenuto, arma di ricatto in mano di qualche creditore poco scrupoloso. Altra facilitazione consiste nell'abolizione del diritto di recesso nelle società per azioni e a responsabilità limitata, già grandemente ristretto dalla legislazione speciale. Questo istituto, come altrove si è detto, merita di essere conservato per i soli casi di cambiamento di oggetto o di tipo della società o di trasferimento della sede all'estero. Rimane pertanto applicabile solo quando la fusione comporta uno di questi mutamenti sostanziali dell'organizzazione sociale, non quando ne produce soltanto l'ampliamento (articoli 2437 e 2494). Altre questioni controverse sono state risolute col disporre che il bilancio da pubblicare insieme con le deliberazioni di fusione debba avere riferimento al momento delle deliberazioni stesse e non ad un tempo anteriore; e con lo stabilire che per l'effettuazione della fusione non siano sufficienti le deliberazioni delle società destinate a fondersi, ma occorra anche un atto specifico, da compiersi nelle forme prescritte per l'atto costitutivo della società che risulta dalla fusione e da iscrivere nel registro delle imprese. In tal modo si è soprattutto voluto prevenire il fenomeno patologico della cosidetta fusione di fatto (art. 2504). DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO OD OPERANTI ALL'ESTERO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1023

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 18 agosto 2012. 3 parole aggiunte.

La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione aggiunto: o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2503 · fonte del testo

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