Codice civile

Art. 320 c.c.

[1]Rappresentanza e amministrazione.

[2]I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

[3]Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.

[4]I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

[5]I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

[6]L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare. 321322

[7]Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilita' genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 320 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540/2025

    22 aprile 2025

    Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.

    Art. 320 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 78 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 102/1967

    Questione infondata
    8 luglio 1967

    La patria potestà, cioè quel complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi patrimoniali, è attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori; la madre quindi (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà, sia pure in conformità delle direttive paterne), quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un potere del quale, peraltro, era già titolare. La prevalenza della volontà del padre in ordine alla funzione in esame ripete d'altronde la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di apprestare i mezzi per la formazione di una volontà unitaria riferibile al consorzio stesso. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 316 e 320 del Codice civile, che attribuiscono l'esercizio della patria potestà e la rappresentanza dei figli al padre, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, giacché deve escludersi che per effetto delle norme impugnate venga conferita alla madre solo una potestà puramente astratta e priva di pratica efficacia, mentre la prevalenza della volontà del padre trova la sua giustificazione nel richiamo all'esigenza di unitarietà della famiglia contenuta nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 9/1964, 46/1966.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 316 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 101/1965

    Questione infondata
    27 dicembre 1965

    L'attribuzione del diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del figlio minore al solo genitore esercente la patria potestà non lede il principio della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, 91 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

    Art. 22 c.p.p. · Art. 23 c.p.p. · Art. 91 c.p.p. · Art. 316 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 320 del nuovo testo, relativo alla rappresentanza e all'amministrazione dei beni dei minori sottoposti alla patria potestà, fermo il principio che l'autorizzazione al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è concessa dal giudice tutelare, ho inserito un'apposita norma circa l'esercizio delle imprese commerciali. Su questo punto sono stati mantenuti i concetti tradizionali: escludere la possibilità che sia iniziato, nell'interesse di un minore, l'esercizio di un'impresa commerciale, in considerazione dei rischi che essa comporta; consentire soltanto la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale già in atto, ma dietro autorizzazione del tribunale, il quale provvederà sentito il parere del giudice tutelare. A quest'ultimo si dà facoltà di consentire solo l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sull'istanza di autorizzazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 169

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art320 · fonte del testo

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