Codice di procedura civile

Art. 78 c.p.c. — Curatore speciale

[1]Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

[2]Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 2021, n. 206

166

La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 78 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9020/2026

    10 aprile 2026

    La nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., per il caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, è diretta a tutelare esclusivamente un interesse della parte rappresentata e non anche quello di altre parti, sicché esse non sono legittimate a sollevare questioni su situazioni di conflitto di interesse relative a parti diverse, salvo che ricorra un loro interesse da manifestare in modo idoneo e che non può esaurirsi in una generica esigenza di garanzia del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato la contumacia di una società partecipata dalla ricorrente, omettendo la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi creatosi, a seguito della sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, per l'identità tra gli amministratori delle due società parti del rapporto controverso, rilevando che la partecipante aveva avanzato la richiesta non in quanto socia di maggioranza della partecipata, ma quale soggetto autonomo).

    Art. 78 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25890/2025

    22 settembre 2025

    In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).

    Art. 78 c.p.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540/2025

    22 aprile 2025

    Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.

    Art. 78 c.p.c. · Art. 320 c.c. · Art. 2901 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/2006

    Questione infondata
    11 maggio 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevede la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale. Deve infatti escludersi che una norma certamente eccezionale, quale l'art. 4, comma 5, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dettata in tema di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di scioglimento del matrimonio, possa costituire parametro di riferimento per una disciplina generale, mentre l'ordinamento prevede - specie a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - forme di protezione dell'incapace naturale che, attesa l'estrema varietà di ipotesi nelle quali tale forma di incapacità può darsi, prendono già in considerazione - anche attraverso provvedimenti provvisori - l'esigenza che tale protezione consegua ad un procedimento adeguato alla gravità di un provvedimento che incide sulla capacità di agire, anche processuale, del soggetto che appare affetto da incapacità naturale. > >- Sulla varietà delle forme di protezione dell'incapace naturale, v. la citata sentenza n. 468/1992 e la citata ordinanza n. 206/1995.

    Art. 78 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 febbraio 2023. 165 parole tolte, 38 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:

tolto: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

tolto: 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

tolto: 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

tolto: 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivatoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art78 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari