Art. 49 — Espropriazione forzata

Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((...)); il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)). Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Testo vigente dal 22 ottobre 2015 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 49, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 297/2007

    Questione inammissibile
    17 luglio 2007

    Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 16 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2010 al 22 ottobre 2015. 159 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivotolto: , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditoreaggiunto: ...; il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione … di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. tolto: L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al concessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia. 1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore aggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art49 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari