Codice civile

Art. 2740 c.c. — Responsabilità patrimoniale

[1]Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

[2]Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 2740 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16965/2026

    30 maggio 2026

    In tema di opposizione allo stato passivo, al creditore ipotecario che agisce per l'insinuazione allo stato passivo del suo credito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della sua domanda, sia stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte della curatela fallimentare, insinuata dalla predetta domanda, l'eccezione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., essendo tale eccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata ex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l'insinuazione al passivo del suo credito.

    Art. 2740 c.c. · Art. 2901 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10620/2026

    21 aprile 2026

    In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale i soci censuravano la sentenza di merito che, ai fini dell'eventus damni, aveva verificato la capienza del solo patrimonio del socio, senza tenere conto di quello della società coobbligata).

    Art. 2740 c.c. · Art. 2270 c.c. · Art. 2271 c.c. · Art. 2901 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620/2026

    12 gennaio 2026

    In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l'attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione.

    Art. 2740 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025

    28 ottobre 2025

    In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.

    Art. 2740 c.c. · Art. 2741 c.c. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 77 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 186/2008

    Parametro
    30 maggio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 del codice civile e 538 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

    Art. 2471 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 229/1993

    Parametro
    7 maggio 1993

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso i…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le disposizioni del terzo titolo del presente libro disciplinano i mezzi che l'ordinamento giuridico appresta per la realizzazione dei diritti sul patrimonio dell'obbligato, regolando così il momento della responsabilità patrimoniale del debitore. Il titolo è diviso in cinque capi: il primo contiene alcune disposizioni generali, il secondo tratta dei privilegi, il terzo del pegno, il quarto delle ipoteche e il quinto dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1123

  • Il principio fondamentale che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che i creditori, salve le cause legittime di prelazione, hanno eguale diritto di soddisfarsi su di essi, riceve enunciazione negli articoli 2740 e 2741, rafforzato dalla norma (art. 2740, secondo comma) che, nell'interesse del credito e dell'economia, non consente limitazioni di responsabilità fuori dei casi stabiliti dalla legge.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1124

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2740 · fonte del testo

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