Accertamento imposte sui redditi

Art. 36-ter — Controllo formale delle dichiarazioni

Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative dei medesimi uffici. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

  • a)escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
  • b)escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • c)escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
  • d)determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • e)liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
  • f)correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i ((sessanta giorni)) successivi al ricevimento della comunicazione. 182
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

182

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Testo in vigore dal 6 agosto 2024 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 36-ter, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 6 agosto 2024. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. tolto: 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi … richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaciaggiunto: . L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con … ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i tolto: trenta aggiunto: sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

    Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art36ter · fonte del testo

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