Art. 44 — Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta. 3 8 26 36 41 48 61a 75a

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354

3

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato dal 2,50 al 5 per cento.

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

8

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato al sei per cento.

L. 11 marzo 1988, n. 67

26

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

36

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

L. 23 dicembre 1996, n. 662

41

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

48

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Decreto 27 giugno 2003

61a

con decorrenza dal 1 luglio 2003

Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento".

Decreto 21 maggio 2009

75a

con decorrenza dal 1 gennaio 2010

Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

Testo vigente dal 30 giugno 2009 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 44, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1996

    Questione infondata
    20 maggio 1996

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. La norma costituisce peculiare disciplina della materia tributaria, riconducibile al principio della maturazione a semestri interi degli interessi sulle somme di cui è disposta la restituzione ed è apprestata dal legislatore nella sua discrezionalità, in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli nonché di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparità di trattamento del contribuente colpito da accertamento successivamente dichiarato illegittimo, rispetto a chi ne sia andato esente, anche se entrambi abbiano dichiarato correttamente il proprio reddito, poiché è proprio nelle modalità e nei termini quantitativi del ristoro che si manifesta la predetta discrezionalità legislativa, con scelte variamente articolate. Tantomeno la denunziata discriminazione tra contribuenti assoggettati ad accertamento, in base ai diversi periodi di emissione del ruolo e dell'ordinativo, può assumere rilievo nel giudizio di costituzionalità, trattandosi di eventuali differenze riferibili a circostanze di fatto inerenti all'applicazione della disposizione. Ne', infine, sussiste disparità di trattamento rispetto alla (più favorevole) disciplina dell'IVA, quanto al diverso sistema di calcolo dei rimborsi, traendo quest'ultima origine dall'obbligo di adeguamento a direttive comunitarie e dovendosi altresì precisare che tale normativa esclude comunque la computabilità dei periodi necessari alla liquidazione del rimborso e che, al di fuori dei casi espressamente individuati dal legislatore, l'eventuale vuoto legislativo è da integrare con il ricorso ai principi generali già richiamati dalla Corte. - V. O. nn. 288/1988 e 93/1989. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/1989

    Questione infondata
    3 marzo 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis (introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, i…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 44-bis Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 30 giugno 2009 — 1 gennaio 2027in vigoreper 17 anni
  3. 15 luglio 2003 — 30 giugno 2009per 6 anni
  4. 1 luglio 1999 — 15 luglio 2003per 4 anni
  5. 1 gennaio 1997 — 1 luglio 1999per 2 anni
  6. 30 dicembre 1993 — 1 gennaio 1997per 3 anni
  7. 14 marzo 1988 — 30 dicembre 1993per 6 anni
  8. 20 gennaio 1977 — 14 marzo 1988per 11 anni
  9. 6 marzo 1976 — 20 gennaio 1977per 11 mesi
  10. 21 agosto 1974 — 6 marzo 1976per un anno
  11. 16 ottobre 1973 — 21 agosto 1974testo originarioper 10 mesi

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2003 al 30 giugno 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 21 maggio 2009

    Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art44 · fonte del testo

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