Art. 2944 c.c. — Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce che riguardano l’art. 2944 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - la prescrizione in corso mentre, se già compiuta, può solo ipotizzarsi la rinuncia ad essa ai sensi dell'art. 2937 c.c.
Art. 2944 c.c. · Art. 2937 c.c.
La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., è soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché gli atti interruttivi siano specificamente riferibili al diritto reale di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.
Art. 2944 c.c. · Art. 2880 c.c. · Art. 2943 c.c.
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Art. 2944 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2943 c.c.
L'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra - né ai fini dell'interruzione della prescrizione né a quelli di una rinuncia, anche implicita, ad avvalersene - un riconoscimento, da parte dello Stato, del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, non estendendosi anche all'elemento soggettivo.
Art. 2944 c.c. · Art. 2937 c.c.
In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.
Art. 2944 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 19 Riscossione imposte sul reddito
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho conservato efficacia interruttiva della prescrizione non solo all'atto col quale - sia pure il giudice adito incompetente - s'inizia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta nel corso di un giudizio, ma anche all'atto di costituzione in mora (art. 2943), considerando che, se a tale atto si fosse negata efficacia interruttiva, si sarebbe addossato, specie in tema di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, costretto ad agire giudizialmente per mantenere in vita il suo diritto. Permane, naturalmente, l'efficacia interruttiva che consegue dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1203
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2944 · fonte del testo
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