Codice civile

Art. 2944 c.c. — Interruzione per effetto di riconoscimento

La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2944 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16920/2026

    29 maggio 2026

    Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - la prescrizione in corso mentre, se già compiuta, può solo ipotizzarsi la rinuncia ad essa ai sensi dell'art. 2937 c.c.

    Art. 2944 c.c. · Art. 2937 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    14 maggio 2026

    La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., è soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché gli atti interruttivi siano specificamente riferibili al diritto reale di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.

    Art. 2944 c.c. · Art. 2880 c.c. · Art. 2943 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12148/2026

    30 aprile 2026

    In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.

    Art. 2944 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2943 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24075/2025

    28 agosto 2025

    L'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra - né ai fini dell'interruzione della prescrizione né a quelli di una rinuncia, anche implicita, ad avvalersene - un riconoscimento, da parte dello Stato, del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, non estendendosi anche all'elemento soggettivo.

    Art. 2944 c.c. · Art. 2937 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho conservato efficacia interruttiva della prescrizione non solo all'atto col quale - sia pure il giudice adito incompetente - s'inizia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta nel corso di un giudizio, ma anche all'atto di costituzione in mora (art. 2943), considerando che, se a tale atto si fosse negata efficacia interruttiva, si sarebbe addossato, specie in tema di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, costretto ad agire giudizialmente per mantenere in vita il suo diritto. Permane, naturalmente, l'efficacia interruttiva che consegue dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1203

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2944 · fonte del testo

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