Art. 68 — Pagamento del tributo in pendenza del processo

54 Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato: 49

  • a)per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
  • b)per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  • c)per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado. c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. 5458 Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173

54

con decorrenza dal 1 gennaio 2026

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha disposto (con l'art. 101, comma 2, lettera p)) che "Restano abrogati: [...]all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»". Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

58

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'abrogazione della rubrica del presente articolo, limitatamente alle parole «e delle sanzioni pecuniarie» e l'abrogazione del comma 3 del presente articolo, limitatamente alle parole «e le sanzioni pecuniarie», disposta dall'art. 101, comma 2, lettera p) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 68, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/2015

    Questione inammissibile
    15 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, in materia di processo tributario, che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e che tale sentenza, laddove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego, non sia provvisoriamente esecutiva. L'ordinanza di rimessione non illustra, neppure sommariamente, le ragioni della ritenuta fondatezza dei motivi addotti dal ricorrente nel processo principale, nonostante tale valutazione avesse una priorità logica rispetto alla questione di costituzionalità, avente ad oggetto una disposizione (il citato art. 47) che pone, tra le condizioni necessarie per l'esercizio del potere cautelare ivi contemplato, la sussistenza del fumus boni iuris , conseguente ad una delibazione in termini di verosimile fondatezza delle argomentazioni svolte dalla parte. Il difetto di informazioni circa il contenuto dei motivi di impugnazione e di quelli a sostegno dell'istanza cautelare e l'omessa indicazione delle ragioni della loro fondatezza determinano un'incompleta descrizione della fattispecie concreta e viziano la motivazione in ordine al requisito della rilevanza, impedendo di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata. Inoltre, la questione - investendo disposizioni riferite a vicende successive alla decisione che definisce il giudizio di primo grado - appare del tutto astratta ed ipotetica, poiché prematura nella fase processuale in cui è stata sollevata ed in cui il giudice tributario di prime cure è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato; essa, dunque, risulta priva di rilevanza ai fini della decisione che il giudice a quo è chiamato a rendere, sia nel provvedere sull'istanza cautelare, sia nel definire il primo grado di giudizio. Infine, il rimettente, deducendo la praticabilità di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della disciplina in esame, volta ad escludere che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado, prospetta un mero dubbio interpretativo, con ciò sottraendosi al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali e utilizzando in maniera impropria e distorta l'incidente di costituzionalità, al fine di tentare di ottenere un avallo interpretativo. Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui prospettazione evidenzia un uso improprio e distorto dell'incidente di costituzionalità, siccome rivolto non già alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del thema decidendum del singolo giudizio a quo , quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 96/2014, 322/2013, 126/2012, 26/2012, 139/2011 e 219/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta all'incompleta descrizione della fattispecie concreta o alla difettosa motivazione sulla rilevanza, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni premature, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 176/2011, 363/2010 e 96/2010.

    Art. 47 Disposizioni sul processo tributario · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2025 al 31 dicembre 2025. .

… corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributariatolto: ..., con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

    Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'abrogazione della rubrica del presente articolo, limitatamente alle parole «e delle sanzioni pecuniarie» e l'abrogazione del comma 3 del presente articolo, limitatamente alle parole «e le sanzioni pecuniarie», disposta dall'art. 101, comma 2, lettera p) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art68 · fonte del testo

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