Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Questioni ed eccezioni non riproposte
[2](articolo 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
