Art. 19 — Dilazione del pagamento

((1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  • a)ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • b)novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • c)centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.)) 131 ((1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
  • a)per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
  • b)per le somme di importo fino a 120.000 euro:
  • 1)da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 2)da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 3)da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo:
  • a)per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione;
  • b)per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione. 1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresi' individuati:
  • a)particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni caso sussistente;
  • b)specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).)) 131 In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ((ai commi 1 e 1.1)), la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, ((per il numero massimo di rate ivi previsto)), a condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. 90 131 Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 ((, 1.1)) e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 131 A seguito della presentazione della richiesta di cui ((ai commi 1 e 1.1)) e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
  • a)sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • b)non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
  • c)non possono essere avviate nuove procedure esecutive. 105 131 1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ((ai commi 1 e 1.1)). 105 131 1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 105 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110)). 131 COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: 121
  • a)il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • b)l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • c)il carico non puo' essere nuovamente rateizzato. 89 121 In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino ((al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste)). 89 131 La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza. 121 Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. 45 COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. (72) (79)
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

45

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma 2, lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse; b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo"". ------------- Aggiornamento (72) Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 83, comma 23, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha inoltre previsto che in ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ------------- Aggiornamento (79) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-ter) che "Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione."

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159

89

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, commi 5 e 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data".

D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160

90

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, puo' nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 gia' precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate". Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

105

con decorrenza dal 30 novembre 2020

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 13-decies, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020".

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91

121

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110

131

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 8 agosto 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16797/2025

    23 giugno 2025

    In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

    Art. 19 · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 182 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 8 agosto 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 16 luglio 2022 — 8 agosto 2024per 2 anni
  4. 25 dicembre 2020 — 16 luglio 2022per un anno
  5. 30 novembre 2020 — 25 dicembre 2020per 25 giorni
  6. 21 agosto 2016 — 30 novembre 2020per 4 anni
  7. 22 ottobre 2015 — 21 agosto 2016per 10 mesi
  8. 21 agosto 2013 — 22 ottobre 2015per 2 anni
  9. 29 aprile 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  10. 28 dicembre 2011 — 29 aprile 2012per 4 mesi
  11. 22 agosto 2008 — 28 dicembre 2011per 3 anni
  12. 1 marzo 2008 — 22 agosto 2008per 6 mesi
  13. 1 gennaio 2008 — 1 marzo 2008per 2 mesi
  14. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  15. 9 giugno 2001 — 1 gennaio 2005per 4 anni
  16. 1 luglio 1999 — 9 giugno 2001per un anno
  17. 1 gennaio 1998 — 1 luglio 1999per un anno
  18. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  19. 20 gennaio 1977 — 2 marzo 1997per 20 anni
  20. 16 ottobre 1973 — 20 gennaio 1977testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2022 al 8 agosto 2024. 159 parole tolte, 429 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: L'agente della riscossione, suaggiunto: 1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta'tolto: , concede per ciascuna richiesta aggiunto: economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, tolto: con esclusione dei diritti di notifica, fino ad aggiunto: di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di tolto: settantadue rate mensili. Nel caso in cui leaggiunto: :

aggiunto: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

aggiunto: b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

aggiunto: c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiestatolto: , siano di importo superiore aggiunto: di dilazione:

aggiunto: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

aggiunto: b) per le somme di importo fino a 120.000 eurotolto: , la dilazione puo' essere concessa se il contribuente documentaaggiunto: :

aggiunto: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

aggiunto: 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

aggiunto: 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata avendo riguardo:

aggiunto: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione;

aggiunto: b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in rateazione e il valore della produzione. 1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresi' individuati:

aggiunto: a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta'tolto: . aggiunto: e' considerata in ogni caso sussistente;

aggiunto: b) specifiche modalita' di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b). In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui tolto: al comma aggiunto: ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per tolto: un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi aggiunto: il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO … Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1aggiunto: , 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. A seguito della presentazione della richiesta di cui tolto: al comma aggiunto: ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

… dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui tolto: al comma aggiunto: ai commi 1 e 1.1. 1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, … dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. tolto: La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

tolto: a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

tolto: b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA …

aggiunto: c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della … stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino tolto: a un massimo di settantadue. 3-ter aggiunto: al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piu' carichi non preclude … del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenzaaggiunto: . Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art19 · fonte del testo

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