Art. 335 c.p.c. — Riunione delle impugnazioni separate
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
3 pronunce che riguardano l’art. 335 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.
Art. 335 c.p.c. · Art. 398 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.
In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 c.p.c. (applicabile ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992), che prevede l'obbligo della riunione di "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza", poiché, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria e, dall'altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 c.p.c. (applicabile ex art. 1 del citato d.lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione.
Art. 335 c.p.c. · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 49 Disposizioni sul processo tributario · Art. 274 c.p.c.
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Art. 335 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c. · Art. 380 c.p.c.
Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art335 · fonte del testo
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