Legge fallimentare

Art. 5 fallimento — Stato d'insolvenza

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 5 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5722/2026

    13 marzo 2026

    Lo stato di insolvenza dell'imprenditore, rilevante ex art. 5 della l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, non è escluso né dal superamento dell'attivo sul passivo né dall'assenza di inadempimenti esteriormente apprezzabili, risolvendosi in una situazione non transitoria di impotenza funzionale a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti all'impresa, desumibile, secondo un criterio di normalità economica, dall'incapacità di produrre redditività idonea alla copertura delle esigenze aziendali, in primo luogo debitorie, nonché dall'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni patrimoniali, costituendo il relativo accertamento un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

    Art. 5 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33590/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

    Art. 5 fallimento · Art. 10 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/2016

    Questione inammissibile
    3 marzo 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività. La rilevanza della questione è virtuale perché affermata solo apoditticamente, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata; inoltre, il petitum presenta un carattere dichiaratamente ancipite. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 328/2011; ordinanza n. 41/2015.

    Art. 1 fallimento · Art. 5 fallimento · Art. 147 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 484/1993

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1993

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto del Ministro per la grazia e giustizia 28 luglio 1992 n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferi…

    Art. 3 cost. · Art. 5 fallimento · Art. 39 fallimento · Art. 165 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art5 · fonte del testo

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