Art. 10 fallimento — Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la facolta' ((per il creditore o per il pubblico ministero)) di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma. 50

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

36

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della societa' decorra dalla cancellazione della societa' stessa dal registro delle imprese".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33590/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

    Art. 10 fallimento · Art. 5 fallimento

    Rassegna di dicembre 2025, p. 42 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 319/2000

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine annuale, dalla cessazione dell'esercizio della impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società, decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese. La norma, infatti - così come interpretata, in termini di diritto vivente, nel senso che l'anno decorra dal compimento della fase liquidatoria, coincidente con la liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società - risulta sostanzialmente inapplicabile, poiché detto termine inizia a decorrere dal momento in cui, essendo stato definito ogni rapporto passivo relativo alla società stessa, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dello stato di insolvenza, presupposto della dichiarazione di fallimento. E ciò in violazione del principio di ragionevolezza, il quale postula che la norma con la quale viene fissato un termine, non sia congegnata in modo tale da vanificare completamente la 'ratiò che presiede alla fissazione di quel termine, rendendolo così del tutto inutile. - v. la sentenza n. 66/1999. A.M.M.

    Art. 10 fallimento · Art. 147 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 9/2017

    Questione inammissibile
    13 gennaio 2017

    È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006), censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Verona, sez. fall., nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo e il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale con esito negativo (dichiarazione di inammissibilità, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, negata omologazione del concordato, di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare). La legittimazione dell'impresa cancellata ad attivare, nel periodo annuale decorrente dalla cancellazione, una procedura di concordato che andrebbe ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze di fallimento, è controversa in dottrina (che inclina a negarla) ed è stata da ultimo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. sesta civ., ord. n. 21286/2015), sicché - nulla avendo il rimettente argomentato su tale decisivo aspetto problematico ed avendo addirittura omesso di prenderlo in esame - risulta immotivata la premessa della questione prospettata. ( Precedente citato: sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 10 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese ).

    Art. 10 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 131/2002

    Questione infondata
    22 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che per l'imprenditore individuale il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla pubblicazione della cessazione dell'attività nel registro delle imprese». Infatti identica questione è stata già reputata manifestamente infondata - con ordinanza n. 361 del 2001 - e deve essere ulteriormente ribadito che l'interpretazione sulla cui base il rimettente solleva la questione di costituzionalità -erroneamente qualificata in termini di diritto vivente - non è sicuramente l'unica compatibile con il testo della norma denunciata.

    Art. 10 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2196 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 8 parole aggiunte.

… individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la facolta' aggiunto: per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari