Art. 39 c.c.i.i. — Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza

Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, ((una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicita' mensile,)), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a))) ((,il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 39 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5670/2026

    12 marzo 2026

    In tema di opposizione allo stato passivo, la prestazione del professionista incaricato della redazione di un business plan per la società in liquidazione giudiziale non si esaurisce nel corretto utilizzo dei dati aziendali ricevuti, ma comprende anche la verifica della loro attendibilità; sicché, ove il curatore sollevi eccezione di inadempimento deducendo l'inattendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, è irrilevante che questo sia stato redatto secondo le regole dell'arte, poiché, essendo fondato su dati non attendibili, risulta in concreto inutile per il cliente.

    Art. 39 c.c.i.i. · Art. 2751-bis c.c. · Art. 44 c.c.i.i. · Art. 84 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371/2025

    9 aprile 2025

    In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

    Art. 39 c.c.i.i. · Art. 27 c.c.i.i. · Art. 5 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 25 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

tolto: 1.Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza … ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione tolto: economica, aggiunto: economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, aggiunto: con periodicita' mensile,, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, … dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. tolto: 2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitaletolto: . 3. Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a),il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art39 · fonte del testo

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