Art. 44 c.c.i.i. — Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

Il debitore puo' presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

  • a)((fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;))
  • b)nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi ((e autorizza il commissario al compimento delle attivita' di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);)) ((...))
  • c)dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione ((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
  • d)ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). (( Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto. )) Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 44 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5670/2026

    12 marzo 2026

    In tema di opposizione allo stato passivo, la prestazione del professionista incaricato della redazione di un business plan per la società in liquidazione giudiziale non si esaurisce nel corretto utilizzo dei dati aziendali ricevuti, ma comprende anche la verifica della loro attendibilità; sicché, ove il curatore sollevi eccezione di inadempimento deducendo l'inattendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, è irrilevante che questo sia stato redatto secondo le regole dell'arte, poiché, essendo fondato su dati non attendibili, risulta in concreto inutile per il cliente.

    Art. 44 c.c.i.i. · Art. 2751-bis c.c. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 84 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865/2025

    29 luglio 2025

    La competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi.

    Art. 44 c.c.i.i. · Art. 2 c.c.i.i. · Art. 27 c.c.i.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12352/2025

    9 maggio 2025

    Nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "ratione temporis" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).

    Art. 44 c.c.i.i.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 64 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 23 parole tolte, 243 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) fissa un termineaggiunto: , decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giornitolto: , aggiunto: e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi tolto: e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale aggiunto: comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta … di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure tolto: la domanda di omologazione aggiunto: chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure tolto: la domanda di omologazione aggiunto: l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

… ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisitolto: . Si applica l'articolo aggiunto: e autorizza il commissario al compimento delle attivita' di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);aggiunto: ...

… 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazionetolto: patrimoniale, economica aggiunto: economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

… necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a)aggiunto: . Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art44 · fonte del testo

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