Art. 308 c.p.c. — Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza

[1]((L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

[2]Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 308 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    14 maggio 2026

    In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

    Art. 308 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2012/2026

    30 gennaio 2026

    Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

    Art. 308 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 96 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, p. 41 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 27406/2025

    14 ottobre 2025

    Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..

    Art. 308 c.p.c. · Art. 323 c.p.c. · Art. 600 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 54 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23869/2025

    26 agosto 2025

    In tema di appellabilità dei provvedimenti, l'ordinanza pronunciata in primo grado ex artt. 307 o 308 c.p.c. o la sentenza non definitiva, gravate con riserva ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c., acquistano efficacia di sentenza definitiva con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla data di irrevocabilità o da quella di passaggio in giudicato dei detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito; ove invece venga appellata la sentenza dichiarativa dell'estinzione, nel procedimento di gravame - ai sensi dell'art. 340 c.p.c. - deve proporsi anche appello avverso la sentenza per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l'applicabilità in tale procedimento della disciplina dettata dal citato art. 129 che trova attuazione con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C., cassando senza rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto avverso la sentenza non definitiva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado contro la sentenza definitiva che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).

    Art. 308 c.p.c. · Art. 340 c.p.c. · Art. 307 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 177 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 4 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 tolto: secondo e terzo comma aggiunto: commi terzo, quarto e quinto.

aggiunto: Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art308 · fonte del testo

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