Art. 1857 c.c. — Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce che riguardano l’art. 1857 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
(testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006) - Rimessa su conto corrente bancario - Natura solutoria o ripristinatoria - Accertamento - Necessità - Riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria - Onere della prova del convenuto. In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo, quindi, dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.
Art. 1857 c.c. · Art. 1823 c.c. · Art. 2657 c.c. · Art. 67 fallimento
In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sicché, fermo l'onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l'onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale.
Art. 1857 c.c. · Art. 1832 c.c.
Nel contratto di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l'illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.
Art. 1857 c.c. · Art. 1712 c.c. · Art. 1832 c.c. · Art. 119 Testo unico in materia bancaria e creditizia
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1857 · fonte del testo
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