Legge fallimentare

Art. 108 fallimento — Poteri del giudice delegato

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. ((Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,)), una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 108 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13306/2026

    8 maggio 2026

    L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

    Art. 108 fallimento · Art. 72 fallimento · Art. 107 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1928/2026

    28 gennaio 2026

    L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

    Art. 108 fallimento

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1102/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, il termine per il versamento dell'imposta, previsto dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. n.504 del 1992, già prima della modifica operata dall'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006, decorre dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, e il pagamento va effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, utilizzando le risorse della procedura, trattandosi di un debito in prededuzione, da pagare secondo le ordinarie regole dell'art. 111-bis l.fall.

    Art. 108 fallimento · Art. 586 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 950/2026

    16 gennaio 2026

    In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall.

    Art. 108 fallimento · Art. 107 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 11 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i tolto: veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili aggiunto: beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art108 · fonte del testo

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