Art. 28-quater — Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture ((, prestazioni professionali)) e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. ((Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione)). ((Ai fini di cui al primo periodo,)) la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Testo vigente dal 16 luglio 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28-quater, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18600/2025

    8 luglio 2025
    • Enti pubblici

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti – attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.

    Art. 28-quater · Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 189, 190 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 16 luglio 2022. 3 parole tolte, 51 parole aggiunte.

… del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, fornitureaggiunto: , prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. tolto: A tal fine aggiunto: Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art28quater · fonte del testo

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