Art. 7 — Criteri di determinazione della sanzione

((La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3-bis.)) Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 30 La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata ((fino al doppio)) nei confronti di chi, ((nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e')) incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi ((dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)). Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. 1 20 21 30 ((4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.)) 30 Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta ((a un terzo)). 20 21 30

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

20

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

21

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

30

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13087/2026

    7 maggio 2026

    In tema di sanzioni amministrative tributarie, la disciplina nazionale può essere disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, qualora, avuto riguardo all'entità della sanzione prevista e all'impossibilità di modularne la misura in relazione alle circostanze del caso concreto, ecceda il limite di quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione dell'evasione, in violazione dei principi di proporzionalità e di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

    Art. 7 · Art. 3 Sanzioni tributarie · Art. 3 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 228 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4718/2026

    3 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, va interpretato nel senso che, per la determinazione della sanzione, deve farsi riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione - che può essere desunta anche dalla gravità della condotta dell'agente -; dell'opera successivamente svolta dall'agente per eliminare o attenuarne le conseguenze; della personalità dello stesso (da desumersi, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 7, anche dai suoi precedenti in ambito fiscale) e, infine, delle sue condizioni economico-sociali.

    Art. 7

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 333 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20809/2025

    23 luglio 2025

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione novellata ex art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015, postula, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che rendono manifesta tale sproporzione.

    Art. 7

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 374 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1743/2025

    24 gennaio 2025

    In tema di tributi armonizzati, il giudice - in presenza di un motivo di impugnazione sull'entità delle sanzioni irrogate fondato su allegate circostanze tali da consentirlo - valuta l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, rispetto al caso concreto, alla luce della vigente normativa sanzionatoria, interpretandola in conformità alla Costituzione e ai principi unionali e disapplicandola quando ciò non è possibile, per garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto dell'Unione nell'ambito della controversia di cui è investito.

    Art. 7 · Art. 3 Sanzioni tributarie

    Rassegna di gennaio 2025, p. 144 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 261/2020

    Parametro
    3 dicembre 2020

    1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, sollevate, in riferimento agli artt. 3,…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 29 giugno 2024. 42 parole tolte, 111 parole aggiunte.

aggiunto: La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche … suoi precedenti fiscali. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino tolto: alla meta' aggiunto: al doppio nei confronti di chi, nei tre anni tolto: precedenti, sia aggiunto: successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e' incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi tolto: degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione aggiunto: dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di … motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. tolto: Qualora concorrano aggiunto: 4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra tolto: l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta aggiunto: violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta' tolto: del minimo. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione … una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta tolto: della meta' aggiunto: a un terzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art7 · fonte del testo

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