Costituzione

Art. 4 cost.

[1]La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

[2]Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 4 cost., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8785/2026

    8 aprile 2026

    Nell'interpretazione delle norme di rango ordinario, la conformità ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione rappresenta un limite invalicabile per il legislatore ed un parametro obbligatorio per l'interprete, con la conseguenza che il giudice, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice, che non sacrifichi il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che ne assicuri una tutela alternativa ed effettiva.

    Art. 4 cost. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9243/2025

    8 aprile 2025

    In tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.

    Art. 4 cost. · Art. 32 cost. · Art. 35 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 19197/2024

    12 luglio 2024

    Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.

    Art. 4 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 1900/2024

    18 gennaio 2024

    Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 2121 del 24 gennaio 2023), hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed all’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c., norma che, al primo comma, dispone che «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» e, al terzo comma, indica che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», ma non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio. Muovendo dalla preliminare considerazione riguardante l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 230 ter c.c. (introdotto dall’art. 1, comma 46, l. n. 76 del 2016), peraltro insuscettibile di applicazione o di interpretazione retroattiva, il dubbio di legittimità costituzionale concerne la potenziale irragionevolezza del trattamento differenziato del lavoro prestato nell’impresa dal convivente rispetto a quello del familiare, che non può essere superato dalla S.C. mediante un’interpretazione estensiva – e conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principî enunciati dalla Corte EDU – dell’art. 230 bis c.c. in ragione dell’insuperabile testo della disposizione e dei rischi di distonia del sistema ingenerati da una siffatta lettura.

    Art. 4 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 131/2026

    Parametro
    17 luglio 2026

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituz…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 128/2026

    Parametro
    16 luglio 2026

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), sollevata, in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda,…

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 89 Testo unico sull'istruzione superiore

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  • Sentenza n. 175/2025

    Parametro
    28 novembre 2025

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione,…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 92 codice antimafia

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (17)

Se ne mostrano 10 su 17, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art4

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