Costituzione

Art. 35 cost.

[1]La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

[2]Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

[3]Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

[4]Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 35 cost., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23641/2025

    21 agosto 2025

    Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con la conseguenza inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001), sicché è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 cit., laddove ha come destinatari i soli lavoratori dipendenti, poiché l'ontologica diversità tra lavoro subordinato e parasubordinato giustifica un differente grado di tutela, che non dà luogo ad una forma di discriminazione o ad un contrasto con la dir. UE 2000/78 del 27 novembre 2000.

    Art. 35 cost. · Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 4 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9243/2025

    8 aprile 2025

    In tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.

    Art. 35 cost. · Art. 4 cost. · Art. 32 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 19197/2024

    12 luglio 2024

    Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.

    Art. 35 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 1900/2024

    18 gennaio 2024

    Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 2121 del 24 gennaio 2023), hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed all’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c., norma che, al primo comma, dispone che «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» e, al terzo comma, indica che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», ma non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio. Muovendo dalla preliminare considerazione riguardante l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 230 ter c.c. (introdotto dall’art. 1, comma 46, l. n. 76 del 2016), peraltro insuscettibile di applicazione o di interpretazione retroattiva, il dubbio di legittimità costituzionale concerne la potenziale irragionevolezza del trattamento differenziato del lavoro prestato nell’impresa dal convivente rispetto a quello del familiare, che non può essere superato dalla S.C. mediante un’interpretazione estensiva – e conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principî enunciati dalla Corte EDU – dell’art. 230 bis c.c. in ragione dell’insuperabile testo della disposizione e dei rischi di distonia del sistema ingenerati da una siffatta lettura.

    Art. 35 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 131/2026

    Parametro
    17 luglio 2026

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituz…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 128/2026

    Parametro
    16 luglio 2026

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), sollevata, in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda,…

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 89 Testo unico sull'istruzione superiore

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 41/2026

    Parametro
    27 marzo 2026

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.…

    Art. 36 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (15)

Se ne mostrano 10 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art35

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