Art. 143-bis c.c. — Cognome della moglie
((La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975
((La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975
1 pronuncia che riguarda l’art. 143-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza e 14 CEDU.
Art. 143-bis c.c. · Art. 3 cost.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con l'art. 2 Cost. Invero, con la sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; con la successiva ordinanza n. 276 del 2010 ne ha dichiarato, poi, la manifesta inammissibilità; né risultano allegati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. citate sentenza n. 138/2010 e ordinanza n. 276/2010.
Art. 93 c.c. · Art. 96 c.c. · Art. 98 c.c. · Art. 107 c.c.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010.
Art. 107 c.c. · Art. 108 c.c. · Art. 143 c.c. · Art. 143-bis c.c.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., devono essere dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., in quanto spiegati da soggetti non aventi la qualità di parte nei giudizi a quibus , né titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità, v., ex plurimis , l'ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009, nonché le seguenti citate decisioni: sentenze n. 94/2009, n. 96/2008, n. 245/2007, ordinanze n. 119/2008 e n. 414/2007.
Art. 2 cost. · Art. 117 cost. · Art. 93 c.c. · Art. 96 c.c.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franco BILE, Pre…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 143-bis c.c. · Art. 236 c.c.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143- bis , 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Infatti, l'intervento che si invoca con l'ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Nonostante l'attenzione del rimettente a circoscrivere il petitum , viene comunque lasciata aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi, ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno. Tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile neppure una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia. - Nel richiamare i propri precedenti in materia, ossia le ordinanze n. 176 e n. 586/1988, la Corte ha rimarcato che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna.
Art. 143-bis c.c. · Art. 236 c.c. · Art. 237 c.c. · Art. 262 c.c.
La mancata previsione della facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, non contrasta ne' con l'art.29 Cost., in quanto viene utilizzata una regola radicata nel costume sociale, come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio ne' con l'art. 3 Cost., in riferimento ai figli adottivi, poiché la preclusione vale anche per questi ultimi, secondo la corretta interpretazione dell'art.27, L. n. 164/1983. Peraltro, l'opportunità di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome (quale nella specie, quello del doppio cognome) ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unità senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi, la scelta in ordine ad esso e le relative modalità tecniche rientrano nella decisione che compete esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.). - cfr. O. n. 176/1988.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 6 c.c.
È manifestamente inammissibile - in quanto sollevata da autorita` giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo (e quindi, in via eventuale e comunque prematuramente, con conseguente difetto della rilevanza) - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e degli artt. 6, 143 bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, cod.civ., "nella parte in cui non prevedono per il figlio legittimo la facolta` di assumere anche il cognome materno e per la madre quella di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome", in riferimento agli artt. 2, 3, 29 Cost.. (Nella specie il tribunale a quo - innanzi al quale erano state rimesse le parti, con sentenza della Corte di Appello, ex art. 354 cpv. cod.proc.civ. - aveva proposto la detta impugnativa prima di essere di fatto reinvestito della causa, per di piu` in pendenza del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio). - S. nn. 300/1983; 117/1984 e 140/1984; 254/1985.
Art. 6 c.c. · Art. 143-bis c.c. · Art. 236 c.c. · Art. 237 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art143bis · fonte del testo
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