[1]Allegato

[2]Intesa tra la Repubblica italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia

[3]Preambolo

[4]La Repubblica italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia (di seguito denominata Diocesi), considerato che: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'; in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; la liberta' di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo; la Costituzione garantisce le liberta' di riunione, di associazione, di professione della propria fede religiosa e di manifestazione del pensiero; la Costituzione garantisce, inoltre, l'eguale liberta' di tutte le confessioni religiose davanti alla legge; la Diocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico; in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; la Diocesi, fondata dal Patriarcato Romeno, e' organizzata secondo le norme del proprio statuto; riconoscono l'opportunita' di addivenire alla presente intesa e convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della Diocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.

[6]Liberta' religiosa

[7]1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 3. E' garantita ai cristiani ortodossi, alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari