Art. 53 cost.
[1]Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
[2]Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
[2]Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
19 pronunce che riguardano l’art. 53 cost., dalle Rassegne del Massimario.
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»
Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.
In tema di pensione di inabilità civile, ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971, il relativo limite va determinato con riferimento al reddito complessivo rilevante "agli effetti IRPEF", sicché devono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, che opera solo per l'assegno sociale.
Art. 53 cost. · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 17 t.u.i.r. · Art. 38 cost.
In riferimento all'obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali, le convinzioni personali del contribuente non possono trovare spazio di tutela nell'ambito dell'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (CDFUE) e dell'art. 9 CEDU, che tutela la libertà di coscienza dell'individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell'interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 81 e 53 Cost.
Art. 53 cost. · Art. 2 cost. · Art. 81 cost.
La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo sono soggetti a imposizione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, applicabile non solo alle persone fisiche ma anche ai soggetti diversi, incluse le società, trovando fondamento nel principio generale di tassabilità dei redditi per il solo fatto della loro esistenza, a prescindere dalla liceità della fonte e dalla classificabilità nelle categorie reddituali di cui all'art. 6 T.U.I.R., e nel principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
Art. 53 cost.
Il sindacato del giudice tributario sull'impugnazione del diniego di autotutela avverso un atto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale - che devono essere evidenziate dalla parte privata - funzionali alla rimozione dell'atto tributario, consistenti in fatti storici o normativi sopravvenuti, suscettibili di giustificare un diverso assetto delle situazioni giuridiche soggettive in gioco, mentre deve escludersi che il contribuente possa dedurre la violazione di un interesse proprio o ricorrere all'istituto al fine di aggirare decadenze già maturate.
Art. 53 cost. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 21 Disposizioni sul processo tributario
In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria sostitutiva - traendo fondamento dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., orientati al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati - consente all'Amministrazione finanziaria, accortasi di un errore nell'indicazione delle sanzioni, di annullare l'atto impositivo viziato, sia per vizi formali che sostanziali, e di emetterne uno nuovo recante una maggiore sanzione, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto dal singolo tributo e non sia intervenuto un giudicato, senza che trovi applicazione il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".
Art. 53 cost. · Art. 10-quater Statuto del contribuente · Art. 10-quinquies Statuto del contribuente · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
Nelle società di capitali, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, e non gli attribuisce la legittimazione a ricorrere ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 avverso l'atto impositivo indirizzato alla società, affinché non si consolidi la pretesa erariale, restando tale ultimo potere riservato alla società medesima.
Art. 53 cost. · Art. 321 c.p.p. · Art. 43 fallimento
In tema di tassazione del trust, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni - che presuppone l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità - si applica ove il trasferimento definitivo dei diritti dal trustee al beneficiario si realizzi sin dall'istituzione del trust, dovendosi assoggettare l'atto, in caso contrario, alla sola imposta fissa di registro.
Art. 53 cost. · Art. 1 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all’ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest’ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.
Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pur sempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Art. 53 cost. · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41 Accertamento imposte sui redditi
In tema di imposte dirette e di IVA, nel sistema anteriore all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 a far data dal 1° gennaio 2019, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ai mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata alla redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del citato d.P.R., anche ove si tratti di mezzi destinati alla vendita, giacché la norma non distingue tra questi ultimi e quelli impiegati per attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale; né il diverso regime previsto dall'art. 6 per gli autotrasportatori di cose per conto terzi viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la previsione di limiti di applicabilità a determinate categorie di contribuenti costituisce legittimo elemento di differenziazione.
Art. 53 cost. · Art. 3 cost.
La Sezione Tributaria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di successione per la rendita vitalizia, richiama il prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 (come integrato dall’art. 3, comma 164, della l. n. 662 del 1996), in tal modo ancorando la variazione del coefficiente di cui al menzionato prospetto a quella del tasso di interesse legale, in modo da determinare una base imponibile contraria al principio di realtà e produttiva di effetti praticamente confiscatori.
Art. 53 cost. · Art. 3 cost.
In tema di TASI, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 669, l. n. 147 del 2013 nella parte in cui non esclude dal presupposto del tributo le piattaforme petrolifere marine, giacché il fatto che esse si trovino in mare non impedisce che ivi si svolgano attività comportanti l'utilizzo dei servizi pubblici offerti dal comune al quale, dunque, per vicinanza, sono territorialmente riferibili, in via presuntiva, sia le attività correlate alle persone che su tali piattaforme vivono e lavorano, sia i servizi e le attività ivi realizzate, con conseguente fruizione dei servizi indivisibili forniti dal comune costiero.
Art. 53 cost. · Art. 3 cost.
In materia di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l'emissione di un avviso di notifica, quale atto atipico di messa in mora e di preavviso dell'iscrizione a ruolo, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso di pagamento (atto atipico di invito bonario al pagamento), sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto che lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativa impugnazione.
Art. 53 cost. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 100 c.p.c.
In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5 e, in particolare, la necessità di una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso; tale sanzione non è in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 7 luglio 2015, n. 132), in considerazione delle peculiarità dell'accertamento e del ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente in vista della valutazione dell'Amministrazione circa l'esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la necessità del contraddittorio e della richiesta di chiarimenti anche per le ipotesi di abuso "innominato" del diritto).
Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023 – hanno affermato i seguenti principi: «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa». «In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione». «In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità».
Art. 53 cost. · Art. 2 cost. · Art. 23 cost. · Art. 97 cost.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio in una controversia avente ad oggetto la contestazione della cartella di pagamento notificata ad una società affidataria del servizio di distribuzione del gas dall’agente della riscossione, per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) e per il recupero di somme dovute a titolo di oneri generali di sistema (“OGdS”) – hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare: - ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, si è osservato che la materia del contendere non concerneva l’utilizzo di poteri pubblicistici e autoritativi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i quali, in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, si esprimono ordinariamente attraverso deliberazioni (costituenti atti normativi di rango secondario, ossia atti regolamentari o generali) di cui, nella fattispecie, non era richiesto l’annullamento; - per escludere la giurisdizione del giudice tributario, si è rilevato che gli oneri generali di sistema (“OGdS”) – i quali assumono, almeno nominalmente, la forma di componenti tariffarie, in quanto “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di distribuzione, inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori aventi ad oggetto il servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas sino al punto di prelievo del cliente finale, inclusi da questi ultimi operatori nelle bollette a carico degli utenti finali – rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento, sia pure d’interesse generale; - nonostante la riconducibilità al più ampio genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. (del quale sono species le prestazioni tributarie), gli “OGdS” sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell’energia e del gas; - non fa propendere per la giurisdizione tributaria nemmeno la natura coattiva del prelievo, né la possibilità di una sua riscossione coattiva (che può riguardare sia le imposte, sia altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali); difatti, la decurtazione patrimoniale, rispetto al cliente finale, è definitivamente provocata solo dallo spontaneo pagamento al venditore dell’importo dovuto, al fine di ottenere la fornitura dell’energia elettrica o del gas; - manca, poi, un sistema di imposizione assimilabile a quello dell’IVA (o delle accise), difettando un analogo meccanismo di “rivalsa” del credito del soggetto passivo (cedente o prestatore) nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunga, per effetto della legge tributaria, al corrispettivo pattuito dalle parti private; difetta altresì, nella normativa di riferimento, il richiamo a quelle diverse categorie di soggetti (sostituti, responsabili d’imposta) che possano, in qualche modo, essere coinvolti nell’adempimento di una prestazione fiscale; - quanto al collegamento della prestazione alla spesa pubblica in relazione a un presupposto economicamente rilevante, gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA.
Art. 53 cost. · Art. 23 cost.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti): «1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato; 2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.».
Art. 53 cost. · Art. 374 c.p.c. · Art. 97 cost.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvaz…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 41 cost.
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche e…
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 117 cost.
riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione…
Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nel…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 117 cost. · Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia…
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione mo…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 171 c.g.c. · Art. 115 c.g.c.
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), promosse, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara no…
Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 81 cost. · Art. 97 cost.
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Cost…
Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 cost.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,…
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del La…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost.
Se ne mostrano 10 su 19, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art53
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