L'espressione del diritto di critica nell'esercizio di attività sindacale, che può estendersi al piano "politico" delle questioni, deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, sicché è legittima quando consiste, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi e frutto di dissenso ragionato, nell'affermazione dell'esistenza di fatti in sé ignoti ma soggettivamente desumibili, sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, e comunque nel rispetto del principio di pertinenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'antisindacalità dell'iniziativa disciplinare assunta nei confronti di un sindacalista, per aver rilasciato un'intervista televisiva in cui, nel contesto di accertamenti sulle irregolarità di una procedura concorsuale indetta da una Agenzia fiscale, aveva collegato dette irregolarità all'intento datoriale di assumere una classe dirigente disponibile ad una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di impunità per i grandi evasori, trattandosi di mere illazioni, risultate prive di riscontro anche solo indiziario).
Art. 39 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 18 cost. · Art. 21 cost.