Art. 56 — Comando presso altra amministrazione

L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato. 83 Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. 37 In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

37

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1970.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

83

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 414) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato. "

Testo vigente dal 1 gennaio 2013

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 56, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29090/2025

    4 novembre 2025

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente di immissione nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).

    Art. 56 · Art. 30 TU pubblico impiego · Art. 58 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 42-bis Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Rassegna di novembre 2025, p. 97 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28902/2025

    1 novembre 2025

    Il dirigente sanitario, comandato ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 8.6.2000, a differenza di quello trasferito per mobilità volontaria ex art. 20, comma 4, del medesimo c.c.n.l., ha diritto alla conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa e a riassumerne la titolarità, ove rientri in servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima della naturale scadenza dello stesso.

    Art. 56 · Art. 30 TU pubblico impiego · Art. 70 TU pubblico impiego · Art. 24 TU pubblico impiego

    Rassegna di novembre 2025, p. 93 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    1 aprile 2025

    In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

    Art. 56 · Art. 70 TU pubblico impiego

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 253 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1997 al 1 gennaio 2013. .

… una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.tolto: ... Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 414) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato. "

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art56 · fonte del testo

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