Art. 55-octies — Permanente inidoneità psicofisica

Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:

  • a)la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
  • b)la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo;
  • c)gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
  • d)la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.

Testo vigente dal 15 novembre 2009

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 55-octies, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6165/2026

    17 marzo 2026

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, in presenza di comportamenti del lavoratore che denotano condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o l'incolumità dell'interessato o degli altri dipendenti, l'esigenza di assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro crea per l'Amministrazione - in forza dei poteri-doveri datoriali ex art. 2087 c.c. e della normativa di prevenzione ex art. 15 del d.lgs. 81 del 2008 - l'obbligo (e non la mera facoltà) di dare corso agli accertamenti sanitari ex artt. 55-octies del d. lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995; di adottare le necessarie misure cautelari, tra cui l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle verifiche (con trattamento economico secondo il regime della malattia); infine, di risolvere il rapporto per causa oggettiva in caso di accertata, permanente e totale inidoneità psicofisica.

    Art. 55-octies · Art. 2087 c.c. · Art. 15 t.u.s.l.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 296 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55octies · fonte del testo

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