Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1974 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

primo e terzo comma, del codice civile; del d.P.R. 2 ottobre 1960, n.

1402, nella parte in cui recepisce l'art. 13 del contratto collettivo

nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende

industriali 10 giugno 1952; del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella

parte in cui ha reso efficace ergs omnes l'art. 4 del contratto

collettivo provinciale 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende

artigiane della provincia di Macerata; e dell'art. 17, lett. b, della

legge 2 aprile 1958, n. 339 (Tutela del rapporto di lavoro domestico),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1971 dal tribunale di Perugia

nel procedimento civile vertente tra Versiglioni Mario e la società

Van Den Bergh, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9

febbraio 1972;

2) ordinanza emessa il 1 maggio 1972 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Ercoli Giuliano, iscritta al n. 220 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;

3) ordinanza emessa il 27 aprile 1972 dal pretore di Legnano nel

procedimento civile vertente tra Pangere Bojona e Terreni Francesco,

iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con verbale dell'11 ottobre 1971, l'ispettore del lavoro di

Macerata denunciava al pretore di Recanati Giuliano Ercoli di

Montelupone per non aver corrisposto, all'atto della cessazione del

rapporto di lavoro, all'apprendista Umberto Palmioli l'indennità di

anzianità in proporzione al periodo di lavoro prestato (dal 10 giugno

al 12 dicembre 1970).

L'ispettorato precisava nella denuncia che, dovendosi considerare

l'indennità di anzianità come quota parte della retribuzione, al

lavoratore dovevano essere versati tanti dodicesimi di indennità per

ogni mese di lavoro prestato e ciò nonostante il disposto dell'art. 4

del contratto collettivo provinciale per i dipendenti di aziende

artigiane della provincia di Macerata, reso efficace erga omnes con

d.P.R. del 26 dicembre 1961, n. 1698, il quale stabilisce che

l'indennità cui trattasi deve essere corrisposta nella misura di

giorni quattro di salario per ogni anno di anzianità, dal primo anno

compiuto al quinto.

Il pretore, sospeso il procedimento penale correlativo alla

denuncia, sollevava d'ufficio la questione incidentale di legittimità

costituzionale: a) dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n.

1698, limitatamente alla parte in cui ha reso efficace erga omnes

l'art. 4 del contratto collettivo provinciale del 26 gennaio 1955 per i

dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, con

specifico riferimento agli incisi del primo comma "licenziato non per

mancanze disciplinari", e "dal primo anno compiuto"; b) dell'art. 2120

del codice civile, comma primo, limitatamente all'inciso "gli anni

di", e comma terzo, nella parte in cui consentono che le norme della

contrattazione collettiva, gli usi o l'equità possano limitare il

diritto del prestatore di lavoro subordinato alla retribuzione

differita costituita dall'indennità di anzianità. Ambedue le

questioni vengono sollevate in riferimento all'art. 36, primo comma,

della Costituzione.

La rilevanza della questione viene prospettata sotto il profilo

della dipendenza del procedimento penale in corso dalla decisione

della Corte della questione stessa.

La non manifesta infondatezza troverebbe riscontro, per il

proponente, in numerose decisioni della Corte costituzionale e, in

particolare, nelle sentenze n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971, aventi

per oggetto questioni analoghe.

Per tali sentenze l'indennità di anzianità costituirebbe parte

della retribuzione, la cui corresponsione verrebbe differita alla

cessazione del rapporto di lavoro.

2. - Con atto di citazione notificato il 29 maggio 1971, Bojona

Pangere conveniva in giudizio, davanti al pretore di Legnano,

Francesco Terreni per ottenere il pagamento, oltre ad altre

competenze, anche della indennità di anzianità commisurata al periodo

durante il quale aveva prestato opera di domestica alle sue dipendenze.

Il pretore, con ordinanza 27 aprile 1972, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile

1958, n. 339, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Detto articolo prevede che l'indennità di anzianità venga

corrisposta a coloro che abbiano maturato un anno di servizio,

escludendo, pertanto, dal godimento di essa i prestatori di opera che

tale anno non abbiano maturato.

La rilevanza della questione nel giudizio cui trattasi sarebbe data

dal fatto che solo dalla decisione dipenderebbe l'accoglimento o meno

della domanda attrice per la parte relativa alla rivendicata

indennità di anzianità.

3. - Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1966, Mario

Versiglioni conveniva in giudizio davanti al tribunale di Perugia, la

società Van Den Bergh, per sentirla condannare al pagamento, tra

l'altro, della indennità di anzianità a seguito di interruzione del

rapporto di lavoro per licenziamento in tronco motivato da "gravi

mancanze".

Nel corso del giudizio l'attore eccepiva la illegittimità

costituzionale dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di

lavoro per viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali del 10

giugno 1952, reso efficace con d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, laddove

prevede il licenziamento del dipendente, colpevole di gravi mancanze,

senza diritto ad indennità.

Il tribunale, riportandosi al principio affermato in casi analoghi

dalla Corte costituzionale, secondo il quale l'indennità di anzianità

dovuta ai lavoratori dipendenti ha natura di retribuzione accantonata,

per cui è da ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art. 2120 del

codice civile nella parte in cui esclude l'obbligo del pagamento di

detta indennità in caso di colpa del lavoratore, faceva propria, con

l'ordinanza suindicata, la richiesta della parte attrice, indubbiamente

con riferimento all'art. 36 della Costituzione, ancorché non precisato

né nella motivazione, né nel dispositivo.

4. - Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze sollevano, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, analoghe questioni di legittimità costituzionale in tema

di liquidazione della indennità di anzianità a seguito di

interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in

particolare:

a) dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella

sua correlazione con l'art. 4 del contratto provinciale 26 gennaio 1955

per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata;

dell'art. 2120, comma primo e terzo, del codice civile (pretore di

Recanati);

b) dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339

(pretore di Legnano);

c) dell'articolo unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella

sua correlazione con l'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i

piazzisti delle aziende industriali (tribunale di Perugia).

I vari giudizi, trattati congiuntamente, possono, pertanto, essere

riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - In varie sentenze la Corte ha riconosciuto il contrasto tra

l'art. 36 della Costituzione e le diverse disposizioni di legge che

limitano o escludono, per questa o quella causa, il diritto del

prestatore di lavoro ad una indennità proporzionata al periodo di

servizio nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo

indeterminato.

Vale ricordare che la Corte:

a) con la sentenza n. 75 del 1968, ribadito che la indennità di

anzianità riveste carattere retributivo, costituente parte del

compenso dovuto per lavoro prestato la cui corresponsione viene

differita al momento della cessazione del rapporto, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del codice

civile, nella parte in cui, nei casi di cessazione del contratto di

lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore ad una

indennità proporzionata agli anni di servizio allorquando la

cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da

dimissioni volontarie;

b) con sentenza n. 204 del 1971 ha ritenuto l'illegittimità

costituzionale dello stesso articolo, comma primo, nella parte in cui,

secondo la giurisprudenza prevalente, esclude che l'indennità di

anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, quando la prestazione

abbia avuto durata inferiore all'anno, colmando così una lacuna della

legge 15 luglio 1966, n. 604, che, nell'art. 9, nel dettare

disposizioni innovative nei confronti del detto articolo 2120, si è

pur sempre riferita all'anno quale unità minima di tempo produttri -

ce del diritto all'indennità cui trattasi:

c) con sentenza n. 85 del 1972 ha, infine, dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma primo, della legge

2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico),

nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro

all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per

licenziamento in tronco.

3. - L'ordinanza del pretore di Legnano riguarda un caso di

rivendicazione giudiziale, da parte del prestatore d'opera, della

indennità di anzianità in un rapporto di lavoro domestico a tempo

indeterminato, venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.

Per il disposto dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958,

n. 339, l'indennità non sarebbe dovuta.

Evidente appare il contrasto della norma con il principio enunciato

dalla Corte con la ricordata sentenza n. 204 del 1971 che ha, appunto,

dichiarato incostituzionale l'art. 2120, primo comma, del codice

civile, nella parte in cui la norma impugnata ha tratto la sua

derivazione. L'eccezione, pertanto, è fondata.

4. - A identica soluzione la Corte deve pervenire sulla questione

sollevata dal tribunale di Perugia.

Nel caso, la cessazione del rapporto era stata determinata dal

licenziamento in tronco per "gravi mancanze" del prestatore di lavoro.

La norma impugnata (art. 13 del contratto collettivo per la

categoria di appartenenza del prestatore d'opera licenziato) prevede,

nel primo comma, lett. f, il provvedimento disciplinare del

licenziamento senza diritto ad indennità a carico del viaggiatore o

piazzista.

Anche tale norma ha tratto la sua derivazione dall'articolo 2120

del codice civile, primo comma, dichiarato, come già premesso,

incostituzionale con la sentenza n. 75 del 1968.

Devesi chiarire che la questione cui trattasi ha avuto origine da

rapporti di lavoro già esauriti all'atto dell'entrata in vigore della

legge n. 604 del 1966, che, nell'art. 9, dispone, invece, l'obbligo per

il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità in

qualsiasi caso di cessazione del rapporto, anche se per colpa di lui o

per dimissioni volontarie.

5. - L'ordinanza del pretore di Recanati investe l'art. 4 del

contratto provinciale del 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende

artigiane della provincia di Macerata nella parte in cui esclude il

diritto all'indennità di anzianità qualora il rapporto di lavoro

interrotto abbia avuto una durata inferiore all'anno o qualora

l'interruzione di esso sia dovuta a licenziamento per mancanze

disciplinari; nonché l'art. 2120 del codice civile, nella parte in

cui, nel primo comma, prevede il decorso di un anno per il sorgere del

diritto all'indennità e nella parte in cui, nel terzo comma,

stabilisce che gli usi e l'equità possono concorrere a determinare

l'ammontare dell'indennità stessa.

Per le argomentazioni svolte nel paragrafo terzo, è da accogliersi

la prima eccezione relativa all'art. 4 del contratto collettivo

(rapporto di lavoro cessato prima della scadenza dell'anno dal suo

inizio).

È da respingersi, invece, perché inammissibile per difetto di

rilevanza, la seconda eccezione relativa allo stesso art. 4

(licenziamento per mancanza disciplinare) e ciò in forza dell'art. 9

della legge n. 604 del 1966, attesoché il rapporto di lavoro di cui è

controversia è sorto e cessato dopo l'entrata in vigore della legge.

Sono inammissibili, inoltre, per lo stesso motivo, le eccezioni che

investono l'art. 2120 del codice civile, la prima delle quali rimane

assorbita da quella identica sollevata per l'art. 4 del contratto

collettivo; la seconda per essere, nel caso di specie, determinato

dallo stesso contratto collettivo l'ammontare dell'indennità di

anzianità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della

legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella

parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla

indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a

cessare prima della scadenza dell'anno;

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto

nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende

industriali 10 giugno 1952, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 2

ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui prevede il licenziamento

senza indennità del dipendente colpevole di gravi mancanze;

c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del contratto 26

gennaio 1955 per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di

Macerata, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n.

1698, nella parte in cui prevede la non corresponsione della indennità

di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare

prima della scadenza dell'anno;

2. - dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni

di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Recanati con

l'ordinanza in epigrafe:

a) dell'art. 4 del precitato contratto collettivo per i dipendenti

di aziende artigiane della provincia di Macerata, nella parte in cui

esclude il diritto all'indennità di anzianità per interruzione del

rapporto di lavoro per mancanze disciplinari, per essere stata la norma

implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) dell'art. 2120, primo e terzo comma, del codice civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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