Art. 15 t.u.s.l. — Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

  • a)la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • b)la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  • c)l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • d)il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • e)la riduzione dei rischi alla fonte;
  • f)la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
  • g)la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • h)l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • i)la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • l)il controllo sanitario dei lavoratori;
  • m)l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • n)l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • o)l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • p)l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • q)l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • r)la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • s)la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • t)la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • u)le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • v)l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • z)la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.
  • z-bis)((la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.)) Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Testo vigente dal 31 ottobre 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15 t.u.s.l., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6165/2026

    17 marzo 2026

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, in presenza di comportamenti del lavoratore che denotano condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o l'incolumità dell'interessato o degli altri dipendenti, l'esigenza di assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro crea per l'Amministrazione - in forza dei poteri-doveri datoriali ex art. 2087 c.c. e della normativa di prevenzione ex art. 15 del d.lgs. 81 del 2008 - l'obbligo (e non la mera facoltà) di dare corso agli accertamenti sanitari ex artt. 55-octies del d. lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995; di adottare le necessarie misure cautelari, tra cui l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle verifiche (con trattamento economico secondo il regime della malattia); infine, di risolvere il rapporto per causa oggettiva in caso di accertata, permanente e totale inidoneità psicofisica.

    Art. 15 t.u.s.l. · Art. 2087 c.c. · Art. 55-octies TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 296 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 31 ottobre 2025. 33 parole aggiunte.

aggiunto: z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art15 · fonte del testo

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