I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.

Testo vigente dal 26 novembre 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19713/2025

    16 luglio 2025

    Alla stregua del combinato disposto degli artt. 4 della l. n. 508 del 1999 e 1, comma 107, della l. n. 228 del 2012, i diplomi conseguiti presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) entro il 19 gennaio 2000 (cd. vecchio ordinamento) non hanno valore di abilitazione all'insegnamento (la quale si consegue solo al termine di tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello), ferma restando la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento - che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati, sotto forma di supplenze - e alle scuole di specializzazione.

    Art. 4

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 283 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2000 al 26 novembre 2002. 111 parole tolte, 251 parole aggiunte.

I diplomi tolto: conseguiti presso le aggiunto: rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 tolto: anteriormente alla data di entrataaggiunto: , in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente leggeaggiunto: , ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento tolto: eaggiunto: , ai corsi di specializzazionetolto: . I aggiunto: e alle scuole di specializzazione. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine tolto: di aggiunto: dei corsi di didattica aggiunto: della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, tolto: danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, aggiunto: hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola tolto: media aggiunto: secondaria superiore e del diploma di conservatorio tolto: o di accademia. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,aggiunto: . I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di tolto: scuola aggiunto: istruzione secondaria di secondo grado, tolto: sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine aggiunto: ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi tolto: accademici, secondo modalita' e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) aggiunto: di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art4 · fonte del testo

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