Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1968 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

primo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 luglio 1966 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Gualtieri Ada e la soc. r.l. "Docere",

iscritta al n. 215 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1966;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Gallo Francesco e l'istituto

d'istruzione media "Mons. E. Tozzi", iscritta al n. 8 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51 del 25 febbraio 1967;

3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1967 dal Tribunale di Siena nel

procedimento civile vertente tra Ghiribelli Francesco e Castelli

Mandosi Mignanelli Adele, iscritta al n. 254 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del

23 dicembre 1967;

4) ordinanza emessa il 14 novembre 1967 dal Tribunale di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Giannini Franca e Cerrini Tullio,

iscritta al n. 267 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968;

5) ordinanze emesse il 10 ed il 17 novembre 1967 dalla Corte

suprema di cassazione - sezione 2 civile - nei procedimenti civili

vertenti tra Cremonesi Erminio e l'Azienda tramviaria municipale di

Milano e tra Bertuccio Sebastiano e Abbate Giovanni, iscritte ai nn. 17

e 18 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.

Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ada, Gallo Francesco,

eredi di Cremonesi Erminio, Bertuccio Sebastiano, società "Docere" e

istituto "Mons. E. Tozzi";

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Pasquale d'Abbiero, per Gualtieri e Gallo, l'avv. Ugo

Di Segni, per gli eredi Cremonesi, l'avv. Giuseppe Di Stefano, per

Bertuccio, e l'avv. Domenico Cipollone, per la società "Docere" e

l'istituto "Mons. E. Tozzi".

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione 25 febbraio 1964 la prof. Ada Gualtieri

in Turchetti citava innanzi al Tribunale di Roma la S.r.l. "Docere",

ente gestore dell'istituto d'istruzione media "Mons. E. Tozzi", per

sentirla condannare al pagamento di una somma che affermava esserle

dovuta ad integrazione della retribuzione corrispostale durante il

periodo in cui aveva prestato servizio presso detto istituto in

qualità di insegnante di materie letterarie, retribuzione a suo avviso

inadeguata rispetto al disposto dell'art. 36 della Costituzione, e tra

le varie componenti della somma richiesta ne comprendeva una

concernente la differenza fra l'indennità di anzianità effettivamente

percepita e quella che sarebbe stata dovuta. Avendo la convenuta

eccepito che, a norma dell'art. 2120, primo comma, del Codice civile,

tale indennità non spettava alla Gualtieri per essersi costei

spontaneamente dimessa, il Tribunale, con ordinanza 4 luglio 1966,

sollevava, su istanza di parte attrice, questione di legittimità

costituzionale di detta norma, osservando che non appariva

manifestamente infondata la tesi della violazione dell'art. 36

(ritenendosi l'indennità di anzianità quota parte della retribuzione)

e dell'art. 3 (dato che ai dipendenti statali tale indennità è

riconosciuta dalla legge, anche in caso di dimissioni).

Dopo la regolare notifica, comunicazione e pubblicazione

dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1966,

ambedue le parti private si sono costituite avanti la Corte. Nell'atto

di costituzione depositato il 5 gennaio 1967, l'avv. prof. Pasquale

D'Abbiero fa rilevare, per l'attrice, che, nelle more del giudizio,

l'art. 2120 è stato modificato dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, il quale ha stabilito che l'indennità di anzianità è dovuta

al prestatore d'opera in ogni caso di risoluzione del rapporto di

lavoro, ma che, poiché è dubbio se tale norma si applichi anche ai

rapporti cessati prima della sua entrata in vigore, permane l'interesse

delle parti a veder decisa la questione di costituzionalità sollevata

dal Tribunale. Nel merito osserva che l'abrogazione della norma

impugnata costituisce una conferma della sua illegittimità e illustra

gli argomenti già svolti nell'ordinanza del Tribunale, nonché altri

relativi alla assenta violazione degli artt. 2 e 4 e dell'art. 35,

primo e secondo comma, della Costituzione. Di questi ultimi, quelli

relativi agli artt. 2 e 4 si fondano sull'osservazione che la

possibilità di perdere l'indennità di anzianità rappresenterebbe per

il lavoratore un ostacolo all'esercizio del diritto-dovere di assumere

un lavoro "secondo le proprie possibilità e la propria scelta";

l'altro sulla considerazione che il lavoratore il quale abbia elevato

la sua qualifica professionale e non possa utilizzarla nell'azienda in

cui è occupato sarebbe costretto dalla norma impugnata a perdere

l'indennità di anzianità se decidesse di scegliere un altro posto di

lavoro più consono alle sue possibilità. Conclude chiedendo che la

Corte dichiari la fondatezza della questione a essa sottoposta.

L'avv. Domenico Cipollone, per la convenuta, argomenta invece,

nelle deduzioni depositate il 5 gennaio 1967, l'infondatezza della

questione, negando, in tesi, che l'indennità di anzianità costituisca

integrazione della retribuzione (rifacendosi alle decisioni della

Cassazione n. 971 del 1961 e n. 1229 del 1963), anziché una forma di

previdenza sotto forma di premio attribuito ex post per la fedeltà e

l'attaccamento al datore di lavoro, e che essa possa quindi rientrare

nella previsione dell'art. 36 della Costituzione. Ma alla stessa

conclusione si dovrebbe pervenire anche ove si ammettesse il carattere

retributivo dell'indennità di anzianità, poiché l'art. 36 della

Costituzione riguarderebbe soltanto le prestazioni che il lavoratore

riceve nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, e non anche

quelle successive alla sua estinzione, come sarebbe dimostrato anche

dal fatto che l'indennità di anzianità non potrebbe assicurare da

sola al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e

dignitosa (Cassazione, sentenze n. 1229 e n. 2250 del 1963). Il

principio della parità di trattamento delle retribuzioni, non sarebbe

da confondersi col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, né

colla garanzia del diritto-dovere al lavoro di cui all'art. 4. L'art.

2120 del Codice civile, non opera una discriminazione fra determinati

gruppi di lavoratori, ma detta, al contrario, una disciplina unitaria

per eguali condizioni oggettive e soggettive, né apporta alcuna

effettiva limitazione alla libertà del lavoratore, il quale resta

pienamente arbitro di scegliere, senza vincoli di sorta, la via che

ritiene più conveniente per lo sviluppo della propria personalità.

In una memoria depositata il 7 maggio 1968, la difesa dell'attrice

illustra ulteriormente i motivi dedotti a sostegno

dell'incostituzionalità della norma impugnata, ed in particolare fa

rilevare come la natura retributiva dell'indennità di anzianità sia

stata presupposta dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 1966, mentre

con la sentenza n. 78 del 1967 è stato chiarito che la Costituzione

vieta che i lavoratori siano privati del trattamento retributivo ad

essi spettante per qualsiasi causa, e quindi non solo nel caso di

licenziamento per colpa, ma anche in quello di dimissioni volontarie e

che di questo spirito è espressione l'art. 9 della legge n. 604 del

1966, che ha modificato l'art. 2120 del Codice civile. Alla sentenza

n. 3 del 1966 egli si richiama inoltre anche per quanto riguarda la

dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, dato che agli

impiegati statali l'indennità una tantum è concessa anche in caso di

dimissioni (art. 125 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3). Illustra poi gli

altri motivi di incostituzionalità della norma impugnata, già sopra

ricordati, e ribadisce le conclusioni già enunciate.

Anche la difesa della convenuta ha depositato, in data 8 maggio

1968, una memoria nella quale insiste perché la questione sia

dichiarata infondata, sostenendo che il fatto dell'estensione del

diritto all'indennità de qua al caso delle dimissioni volontarie,

disposta dalla contrattazione collettiva, non ne ha trasformato la

natura nel senso di farla considerare retribuzione differita, anziché

secondo la sua effettiva funzione, che è di copertura del rischio

della perdita del posto di lavoro. Tale indole, non retributiva ma

previdenziale, sarebbe confermata dal confronto fra la disciplina

dell'indennità di anzianità prevista con riferimento al contratto di

prestazione d'opera e le analoghe statuizioni riguardanti il contratto

di assicurazione sulla vita, che prevede la perdita della

corresponsione delle somme pel rischio oggetto dell'assicurazione, ove

l'assicurato receda volontariamente dal contratto, salvo che non sia

stato espressamente stipulato un patto di riscatto. Insiste per la

dichiarazione di infondatezza della questione.

2. - Con altra ordinanza pronunciata il 19 novembre 1966 nella

causa promossa dal prof. Francesco Gallo contro la stessa società

"Docere", il medesimo Tribunale sollevava nei confronti della stessa

norma (ma rispetto al solo art. 36 della Costituzione) una analoga

questione fondata sul medesimo argomento, tratto dal carattere

retributivo dell'indennità.

Dopo che anche questa ordinanza era stata regolarmente notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio

1967, ambedue le parti private si costituivano avanti la Corte

svolgendo deduzioni identiche a quelle viste in relazione alla

precedente ordinanza di rimessione.

3. - Con atto di citazione notificato il 30 settembre 1959,

Ghiribelli Francesco conveniva avanti il Tribunale di Siena Adele

Castelli Mandosi Mignanelli per ottenere il pagamento di varie somme

fra cui lire 1.988.733 per indennità di anzianità, che affermava

essergli dovute in seguito alle prestazioni di lavoro svolte alle

dipendenze della convenuta. Avendo questa eccepito la perdita del

diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo

21 ottobre 1958, per avere il Ghiribelli dato giusta causa al

licenziamento per gravi mancanze (risultanti tra l'altro da un processo

penale in seguito al quale egli era stato prosciolto per amnistia dal

reato di appropriazione indebita aggravata continuata), il Tribunale

osservava, nell'ordinanza in data 4 ottobre 1967, che la perdita o la

mancata insorgenza, a favore del Ghiribelli, del diritto all'indennità

di anzianità, non deriverebbe tanto dall'art. 27 del contratto

collettivo citato dalla convenuta, quanto dall'articolo 2120, primo

comma, del Codice civile, e, propostasi d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale di tale norma, nel punto in cui stabilisce

che non spetta l'indennità di anzianità in caso di licenziamento per

colpa del lavoratore, ne ravvisava la rilevanza e la non manifesta

infondatezza con riferimento all'art. 36 della Costituzione, anche in

considerazione dell'affermazione circa il carattere retributivo del

trattamento di quiescenza contenuta nelle sentenze della Corte

costituzionale n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967. Osservando poi che la

legge 8 giugno 1966, n. 434, ha abrogato le norme che stabiliscono,

con riferimento ai pubblici impiegati, la perdita del diritto alla

pensione, assegno o indennità nel caso in cui abbiano riportato

determinate condanne, ravvisava la non manifesta infondatezza anche

della questione relativa alla stessa norma, in relazione all'art. 3

della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 dicembre 1967, ma nessuno si è

costituito avanti la Corte.

4. - Analoga questione sorgeva altresì nel corso di una

controversia vertente fra Giannini Franca e Cerrini Tullio avanti il

Tribunale di Lucca, nella cui ordinanza del 14 novembre 1967 si

svolgono simili argomentazioni e si dà espressamente atto che il

sopravvenuto art. 9 della legge n. 604 del 1966 non ha effetto

rispetto ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore,

per cui non può dubitarsi dell'applicabilità dell'art. 2120 alla

causa da decidere e quindi della non manifesta infondatezza della

medesima in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 1968, ma

nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale.

5. - Sempre con riferimento all'ipotesi del licenziamento per

colpa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

primo comma, del Codice civile, è stata sollevata altresì

nell'ordinanza 10 novembre 1967 della Corte di cassazione (pronunciata

sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale in relazione ad una

causa in corso fra Cremonesi Erminio e l'Azienda tramviaria municipale

di Milano), con riferimento al solo art. 36 della Costituzione. Nel

provvedimento, succintamente motivato, si dà atto del carattere non

retroattivo della legge n. 604 del 1966.

Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si sono

costituiti davanti la Corte costituzionale gli eredi del Cremonesi -

deceduto il 13 marzo 1967 - per i quali l'avv. Ugo Di Segni, nelle

deduzioni depositate il 27 marzo 1968, ha svolto, a favore della

dichiarazione d'illegittimità costituzionale, argomentazioni simili a

quelle viste in relazione alle altre cause.

6. - Analoga questione, infine, veniva sollevata d'ufficio, tanto

con riferimento all'art. 36 che all'art. 3 della Costituzione, in altra

ordinanza della Corte di cassazione, pronunciata il 17 novembre 1967

nel procedimento civile tra Bertuccio Sebastiano e Abbate Giovanni,

nella quale si richiama la sentenza di questa Corte n. 3 del 1966 e si

fa altresì riferimento alla legge n. 604 del 1966, giudicata peraltro

inapplicabile alla causa in corso, sia per la sua irretroattività, sia

perché riguardante datori di lavoro che occupano più di 35

dipendenti, ma tuttavia rilevante per configurare una violazione

dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 2120, se la perdita

del diritto all'indennità si dovesse far dipendere dalle minori

proporzioni della impresa cui il lavoratore è addetto.

Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 marzo 1968, si sono

costituiti avanti la Corte costituzionale, per il Bertuccio, gli

avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano i quali, nell'atto di

costituzione depositato il 26 marzo 1968, hanno sostenuto che il

giudizio della Corte dovrebbe estendersi anche all'art. 2118 del Codice

civile per la parte riferentesi al datore di lavoro ed agli artt. 1 e 9

della legge n. 604 del 1966 (ritenuta applicabile alla causa in corso

in virtù del principio secondo il quale le norme incostituzionali

sarebbero nulle ab origine, principio del quale crede di trovare

conferma nella citata sentenza di questa Corte n. 78 del 1967. Aggiunge

che anche l'art. 11 della legge n. 604 stabilisce che per le imprese

che non occupano più di 35 dipendenti debba tuttavia sempre farsi

salvo l'impero degli artt. 4 e 9, il quale ultimo si riferisce appunto

all'indennità di anzianità, mentre dovrebbe ritenersi

incostituzionale la parte dell'art. 11 in parola che esclude dalle

altre provvidenze i lavoratori delle imprese minori. Conclude chiedendo

che sia dichiarata l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Le sei cause, discusse nella stessa udienza, avendo ad oggetto

le medesime questioni, sono riunite per la loro decisione con unica

sentenza.

2. - La questione è fondata. La disposizione denunciata dell'art.

2120 del Codice civile è stata abrogata con la legge 15 luglio 1966,

n. 604, che, nel disciplinare ex novo la materia dei licenziamenti

individuali nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha, nel suo

art. 9, disposto l'obbligo del datore di corrispondere al lavoratore

l'indennità di anzianità in qualsiasi caso di cessazione del

rapporto, anche se per colpa di lui o per dimissioni volontarie. Ma

poiché la disposizione richiamata esplica efficacia solo dal giorno

successivo alla pubblicazione della legge (7 agosto 1966) e la

risoluzione dei rapporti lavorativi, dei quali è controversia nei

giudizi in corso avanti ai giudizi di merito, risalgono ad epoca

anteriore alla predetta, si presenta rilevante, per gli eventuali

diritti maturati nel frattempo, la questione sollevata in ordine al

citato primo comma dell'art. 2120 del Codice civile.

Appare evidente che l'indennità di anzianità riveste carattere

retributivo, costituendo parte del compenso dovuto pei lavoro prestato,

la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del

rapporto allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle

difficoltà economiche, possibili ad insorgere pel venir meno del

salario. Tale finalità d'ordine pratico che sta a base del

differimento del pagamento (e che giustifica altresì la parziale

deroga alle norme di diritto comune, in caso di morte del lavoratore,

quale risulta dall'art. 2122, primo comma, Cod. civ.), non incide in

alcun modo sulla natura giuridica dell'indennità, la cui misura è da

determinare in proporzione alla durata del lavoro prestato (quale che

essa sia); nonché al complesso delle retribuzioni di carattere

continuativo dovuto al dipendente, secondo i criteri indicati dall'art.

2121, e senza che si possa in nessun modo distinguere secondo il motivo

(colpa del lavoratore - o dimissioni volontarie) che dà luogo alla

risoluzione.

Il diritto in questione (alla pari di quello avente ad oggetto

pensioni o assegni a carico dello Stato e di enti pubblici, secondo

statuito da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966) deve quindi

farsi discendere dai principi consacrati nell'art. 36 della

Costituzione ed informarsi ad essi. Non vale dire in contrario, come si

fa dalla difesa dei resistenti che l'indennità, di per sé, può non

essere sufficiente ad assicurare la libertà e dignità dell'esistenza

secondo richiesto dal citato art. 36 della Costituzione poiché la sua

funzione è solo integrativa di quella propria del salario nel senso

che si è prima chiarito.

D'altra parte la corresponsione della indennità medesima, appunto

perché giova, almeno di norma, a far fronte alle contingenti

difficoltà che possono a volte presentarsi nel trapasso da uno ad

altro rapporto di lavoro non incide comunque sul diritto al

conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale,

invocabili, allorché ne ricorrano i presupposti, secondo le norme di

cui all'art. 38.

Deve ritenersi fondata anche la censura contro la norma denunciata

che l'ordinanza del Tribunale di Siena e la seconda emessa dalla Corte

di cassazione fanno derivare dalla violazione dell'art. 3, per la già

rilevata discordanza della norma stessa con quella vigente (oltre che

per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, cui si è riferita la

citata sentenza n. 3 del 1966 e la successiva n. 78 del 1967) per gli

altri di diritto privato pei quali la pretesa all'indennità sia sorta

dopo l'errata in vigore della legge n. 604.

Quanto poi al riferimento, contenuto nella seconda ordinanza della

Corte di cassazione, all'art. 11 della legge n. 604, si deve rilevare

come (a parte la considerazione dell'inapplicabilità della legge

stessa ai rapporti anteriori) questo si sottragga alla censura ivi

formulata, dato che in ogni caso, quale che sia il numero dei

dipendenti occupati nell'azienda, è fatta salva la disposizione

dell'art. 9, riguardante la corresponsione dell'indennita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo

Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione

del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del

prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di

servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per

colpa di lui o da dimissioni volontarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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