Art. 55-ter — Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. ((, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19)). 71 Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ((ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,)) l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 71 Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 71 Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. 71

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

71

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 14 maggio 2025

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 55-ter, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15420/2026

    20 maggio 2026

    Ai fini della legittimità del provvedimento che dispone la sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, occorre fare riferimento alla disciplina pattizia dettata dalla contrattazione collettiva di comparto, non avendo né il d.lgs. n. 165 del 2001 né la successiva riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 - che si è limitata, con l'introduzione dell'art. 55-ter nell'impianto di cui al T.U., a definire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale - espressamente regolamentato l'istituto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, in applicazione di una espressa previsione contenuta nel CCNL del comparto Regioni ed Enti locali, pro tempore applicabile, che non richiedeva la previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio, aveva affermato la legittimità della sospensione disposta nei confronti di un dipendente pur in assenza di formalizzazione dell'accusa).

    Art. 55-ter

    Rassegna di maggio 2026, p. 201 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20452/2025

    21 luglio 2025

    In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, la sospensione facoltativa del dipendente dal servizio, prevista dall'art. 15, comma 2, c.c.n.l. del comparto scuola, richiede necessariamente la previa contestazione dell'addebito.

    Art. 55-ter · Art. 40 TU pubblico impiego

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 295 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2017 al 14 maggio 2025. 1 parola tolta, 33 parole aggiunte.

… la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.aggiunto: , fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione … o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, aggiunto: ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro … sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversatolto: . 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55ter · fonte del testo

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