Art. 31 — Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs n.80 del 1998)

Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Testo vigente dal 9 maggio 2001

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12788/2026

    5 maggio 2026

    In tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, gli psicologi transitati, in attuazione dell'art. 28, comma 1, l.r. Calabria n. 9 del 2007, dagli Enti locali alle Aziende sanitarie, vanno inquadrati come dirigenti sanitari non medici ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa comparto sanità del 5 dicembre 1996, e dei contratti collettivi successivi, applicati dall'ente di destinazione, non essendo a tal fine necessaria la previa istituzione di un posto dirigenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato l'attribuzione della qualifica dirigenziale chiesta da uno psicologo transitato dalla Regione ad un'Azienda sanitaria provinciale (ASP), e spettante in base al pertinente contratto collettivo applicato dalla medesima Azienda, in ragione dell'erroneo rilievo della mancata previsione nella sua pianta organica di un posto dirigenziale vacante).

    Art. 31 · Art. 2103 c.c. · Art. 2112 c.c. · Art. 52 TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 188 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32600/2025

    14 dicembre 2025

    In tema di passaggi di personale per effetto di trasferimento di attività, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate, presso il nuovo ente, le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo.

    Art. 31 · Art. 45 TU pubblico impiego

    Rassegna di dicembre 2025, p. 148 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20580/2025

    22 luglio 2025

    Ai dipendenti dello Stato che, all'esito del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, in mancanza di disposizioni speciali è assicurata la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del relativo trattamento economico che, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, soggiace alla regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non spettante ad un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti passato al servizio di un comune il diritto a ricevere l'esatta retribuzione percepita in relazione al precedente impiego, comprensiva del salario accessorio).

    Art. 31

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 298 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11942/2025

    7 maggio 2025

    Laddove la procedura di rinnovo della carica di direttore generale dell'ENAM non risulti perfezionata con la stipula del contratto e si verifichi, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, la soppressione dell'ente con conseguente subentro dell'INPDAP, è legittima la determinazione di mancato rinnovo dell'incarico, giacché la normativa sopravvenuta determina l'impossibilità giuridica della prestazione oggetto del contratto e la sua conseguente risoluzione, per ragioni dovute alla diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante e al venir meno della pregressa funzione apicale.

    Art. 31 · Art. 1463 c.c. · Art. 97 cost. · Art. 19 TU pubblico impiego

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 288 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art31 · fonte del testo

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