Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

2096, 2109, 2120 cod. civ in rel. all'art. 5 della legge 18 aprile

1962, n. 230, e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604

(rapporto di lavoro durante il periodo di prova - periodo di riposo -

indennità di anzianità), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1974 dalla Corte d'appello di Roma

nel procedimento civile vertente tra De Simone Bruno e la Fattoria

Pavan di Antonio Mario Zaccheo, iscritta al n. 74 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 88 del 2 aprile 1975;

2) ordinanza emessa il 30 maggio 1975 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Spedicato Giuseppe e la S.a.s.

Termil, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Cadoni Antonio e l'E.N.E.L., iscritta

al n. 394 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 170 del 30 giugno 1976;

4) ordinanza emessa il 22 settembre 1976 dal Pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Rosati Daniela e la American Express

Bank, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 22 dicembre 1976;

5) ordinanza emessa il 25 maggio 1979 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Ruzzi Liliana e la S.p.a. W.I.N.A.C.,

iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.

Visti gli atti di costituzione di De Simone Bruno, della S.a.s.

Termil, di Spedicato Giuseppe, di Cadoni Antonio e di Rosati Daniela e

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

uditi gli avvocati Luciano Ventura per De Simone, Francesco

Fornario per la Soc. Termil, Luciano Ventura per Rosati e Roberto

Muggia per Cadoni e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio d'appello promosso da Bruno De Simone contro

"Fattoria Pavan", avente ad oggetto (fra l'altro) la corresponsione di

indennità d'anzianità per fine rapporto di lavoro in prova, la Corte

di appello di Roma, accogliendo le prospettazioni dell'attore, con

ordinanza in data 9 ottobre 1974 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 2096 cod. civ., in relazione agli artt. 3

e 36 Cost., nella parte in cui, in caso di risoluzione del rapporto

durante il periodo di prova, esclude il diritto del lavoratore alla

corresponsione dell'indennità di anzianità.

Sul presupposto, comunemente accettato, della natura retributiva

dell'indennità di anzianità, il giudice a quo ritiene che la norma in

questione "sembra ledere il diritto del lavoratore ad una retribuzione

proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro prestato,

perché a quantificare tale diritto concorre un ulteriore elemento

estraneo all'art. 36, cioè quello dell'eventuale recesso durante il

periodo di prova. E sembra violato lo stesso principio di eguaglianza

dei cittadini di cui all'art. 3 Cost., perché diversa tutela viene

accordata ai lavoratori in prova, secondo che sia esercitata, o non sia

esercitata, la facoltà di recesso".

Si osserva, inoltre, che tale conclusione resterebbe valida anche a

ritenere il rapporto di lavoro in prova come a tempo determinato, non

sembrando condivisibile la tesi secondo cui l'indennità d'anzianità

presupporrebbe un rapporto di durata indeterminata. Ciò si evince

dalla disciplina positiva del contratto di lavoro a tempo determinato

con la previsione (legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 5) di un premio

di fine lavoro "proporzionato alla durata del contratto stesso e pari

alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi".

2. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,

l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rigetto della questione

sollevata. Quanto al preteso contrasto con l'art. 36 Cost., ha

osservato "che il riconoscimento della natura retributiva (differita)

della indennità di anzianità non implica che tale indennità

costituisca una componente necessaria ed indefettibile della

retribuzione, così come viene configurata ed intesa dall'art. 36

della Costituzione". Ravvisato come carattere essenziale della

retribuzione - oltre che la corrispettività, obbligatorietà,

congruità e sufficienza - la sua periodicità e continuità, si

conclude che "l'indennità di anzianità, essendo una retribuzione

differita, non entra come componente essenziale nella retribuzione in

senso tecnico poiché, per definizione, la retribuzione differita è

qualcosa, che si aggiunge, al momento della cessazione del rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, alla retribuzione base dovuta al

lavoratore in costanza di rapporto e pertanto non presenta direttamente

e per se stessa quei caratteri essenziali cui è richiamo all'art. 36

Cost.".

Quanto al ritenuto contrasto col principio d'uguaglianza, si

argomenta la netta distinzione fra le situazioni derivanti

dall'esperimento negativo della "prova", e rispettivamente dalla

risoluzione di un rapporto di lavoro definitivo. Al riguardo si

richiama quanto ritenuto da Cass. 11 settembre 1972, n. 2737: "quando

è previsto un periodo di prova, la stipulazione del contratto crea

soltanto, rispetto al normale rapporto di lavoro, una posizione di

reciproca aspettativa ed un vincolo preparatorio, il cui oggetto

principale deriva dal legittimo interesse del lavoratore di attuare la

prestazione in modo che la controparte sia in grado di valutarla; ne

consegue che l'obbligo dell'imprenditore di corrispondere la

retribuzione contrattuale dipende dal risultato di tale valutazione, ed

allorché lo stesso imprenditore, durante o al termine del periodo di

prova, accerta l'inesistenza nel lavoratore di quelle qualità,

soprattutto professionali, che ne avevano determinato l'assunzione, la

semplice dichiarazione del giudizio negativo determina il recesso, che

non è un licenziamento, dato che l'imprenditore si limita a mettere

fine ad un rapporto solo in formazione; ove durante o al termine del

periodo di prova l'imprenditore abbia esercitato il recesso, il

lavoratore non potrà vantare pretese se non relativamente alle sue

prestazioni del periodo di prova".

Si è pure costituita la parte privata Bruno De Simone, facendo

proprie le considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

3. - In un procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,

promosso da Spedicato Giuseppe nei confronti della S.a.s. Termil in

relazione al proprio licenziamento "in periodo di prova", il Pretore

del lavoro di Milano, con ordinanza in data 30 maggio 1975, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

applicabile al caso di specie - l'articolo 2096, terzo comma, cod. civ.

per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, Cost.

Osserva il Pretore che la norma indicata consente, secondo un

costante orientamento giurisprudenziale, al datore di lavoro di

risolvere il rapporto in prova ad nutum, senza indicare i motivi del

recesso e per un qualunque motivo, ancorché diverso da quelli ammessi

nella legislazione sui licenziamenti individuali (legge n. 604/1966,

artt. 2-4). Anche se la funzione specifica del patto di prova comporta

una più lata determinazione del "giustificato motivo" di recesso, ciò

che non sembra giustificabile, secondo il giudice a quo, "è che in

costanza di prova il recesso del datore di lavoro possa avvenire senza

indicazione dei motivi che l'hanno determinato o per motivi che nulla

hanno a che vedere con la causa del patto di prova e che l'ordinamento

oggi considera ragione di nullità del recesso medesimo. Infatti, sotto

il primo aspetto, non sembra che si possano richiamare né la funzione

del patto di prova né la provvisorietà del rapporto per mantenere i

lavoratori in quel periodo, tuttora privi della garanzia della

motivazione del recesso: ciò era comprensibile e coerente con il

sistema delineato dall'art. 2118 c.c., cioè con il sistema del

recesso ad nutum; non lo è più adesso che il legislatore, dando corpo

ai principi enunciati dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione,

ha chiaramente manifestato la tendenza a sottrarre il licenziamento

dalla sfera del mero arbitrio.

Inoltre, sotto altro aspetto, la funzione del patto di prova non è

affatto sufficiente a conservare ex art. 2096 c.c. la possibilità che

il datore di lavoro receda dal rapporto per motivi ad essa estranei ed

invece riconducibili al patrimonio ideale e morale del lavoratore; in

altri termini: la destinazione del patto e le caratteristiche del

rapporto, rispetto ai motivi indicati dall'art. 4 della legge n. 604

del 1966, sono elementi del tutto irrilevanti, così che ad identità

di condizioni obiettive non può non rispondere identità di

trattamento normativo. Né varrebbe obiettare che il patto di prova è

destinato ad accertare anche le qualità personali del lavoratore,

posto che di esse le sole rilevanti, sotto il profilo della diversità

del trattamento normativo, possono semmai essere quelle che vengono a

concretarsi in comportamenti tali da far temere dell'esatto adempimento

delle prestazioni dovute; non certo quelle riassumibili nella ideologia

del lavoratore, che su questo piano non incidono affatto".

4. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale

l'Avvocatura generale dello Stato ha riproposto le medesime

considerazioni sulla specificità del patto di prova, sopra riportate

in relazione all'ordinanza n. 74/75. Si sono pure costituite in

giudizio le parti private. La difesa della S.a.s. Termil, opponendosi

all'eccezione sollevata, osserva che al Pretore sarebbe "sfuggito il

disposto dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui

licenziamenti individuali, il quale chiaramente stabilisce che le norme

della legge stessa si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro

assunti in prova" "dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e

in ogni caso, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro". Le

limitazioni della facoltà di recesso ed i poteri di controllo del

giudice derivanti dalla legge citata e dal successivo Statuto dei

lavoratori (legge n. 300/1970) riguardano i rapporti di lavoro

definitivo, e non il periodo di prova nel quale (giusta l'insegnamento

della Cassazione) si avrebbe un "rapporto in formazione". La questione

sollevata sarebbe in definitiva irrilevante (non essendo stato preso in

considerazione l'art. 10 della legge n. 604) e comunque infondata nel

merito.

La difesa di Spedicato Giuseppe, presentando memoria difensiva in

data 30 maggio 1979, riconosce che la costituzione in giudizio è

avvenuta oltre il termine risultante dall'art. 25 della legge n.

87/1953 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi avanti la

Corte costituzionale. Ritiene peraltro che tale normativa sia lesiva

del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., posto che "dalla

pubblicazione dell'ordinanza sull'apposito supplemento della G.U. non

scaturisce per certo quella presunzione di conoscenza iuris et de iure

che sovviene alle leggi e regolamenti che divengono obbligatori perché

noti, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi, nel decimoquinto giorno

successivo a quello della loro pubblicazione.

Deve quindi ritenersi il termine previsto dall'art. 25 della legge

n. 87/1953 come termine ordinatorio, che consente la costituzione in

giudizio fino a che sia utilmente esercitabile l'attività difensiva,

salva sempre la potestà regolamentare di stabilire che tale

costituzione non possa esercitarsi oltre un termine prefissato prima

della assegnazione del processo al relatore; ovvero di statuire

qualsiasi altro termine che riconuca la costituzione delle parti ad una

data certa nella imminenza della discussione avanti questa Alta Corte.

E da notare invero che dal punto di vista del diritto di difesa in

senso sostanziale, la Corte debba porsi il problema di ammettere le

parti ad esercitare l'attività difensiva in tempo congruo rispetto a

quello in cui verrà pronunciata la decisione".

Nel merito, si propone un ulteriore allargamento della portata

della questione sollevata dal Pretore, "includendo nel presente

giudizio incidentale anche l'autonoma denuncia di incostituzionalità

dell'art. 2096 per disparità di trattamento dei lavoratori in prova

rispetto a quelli non in prova in modo del tutto svincolato dalle

ragioni del sistema degli artt. 2 e 4 della legge n. 604 fra i quali

l'art. 3 si inserisce, eppertanto, assumendo a parametro di confronto

anche il solo art. 3".

La rilevanza della questione, così riformulata, nel giudizio a quo

appare "indubbia: se secondo l'ordinanza di remissione, l'art. 2096

deve soccombere e conseguentemente dal rapporto di lavoro in prova non

si può recedere ad nutum nel senso indicato dall'ordinanza, onde cade

conseguentemente anche l'art. 10 della legge 604 in parte qua, la

pronuncia della Corte non potrebbe essere completa se non aggiungendovi

il complemento che il rapporto di lavoro in prova deve ritenersi

assoggettato agli artt. 2 e 4 della legge n. 604 e per necessario

legame sistematico anche all'art. 3 di tale legge; ma questo

complemento la Corte non può enunciare, se non statuendo parimenti che

il rapporto di lavoro in prova è altresì sottratto all'art. 2118 c.c.

che rimarrebbe applicabile cadendo l'art. 2096; sicché in sostanza la

Corte non potrebbe statuire una interpretazione inconciliabile con

l'art. 2118 c.c. senza rimuoverlo in parte qua (cioè con riferimento

al recesso dal contratto di lavoro con clausola di prova). E del pari

deve essere dichiarata la incostituzionalità degli artt. 11 lex 604 e

35 lex 300 (Statuto) in quanto se queste norme non fossero rimosse con

riferimento al rapporto di lavoro in prova, esso rapporto continuerebbe

a essere escluso dalle statuizioni di incostituzionalità della Corte

per effetto delle norme limitatrici dell'ambito, laddove l'art. 2096

c.c. si applica qualunque sia l'ambito estensionale dell'azienda".

La memoria conclude argomentando che "l'interpretazione corrente

dell'art. 2096 risente della confusione concettuale inseritasi nella

disciplina del recesso prima della legislazione garantistica, a causa

della allora esistente contiguità fra il recesso in prova e il recesso

ad nutum, con la conseguenza che, a tutto concedere, il datore di

lavoro che recedeva illecitamente in periodo di prova sarebbe stato

tenuto a dare preavviso.

È stato facile allora per esegeti distratti, sovrapporre al

recesso ex art. 2096, terzo comma, il recesso ex art. 2118 con

esclusione tipica del preavviso, senza riflettere alle profonde

disparità genetiche delle due fattispecie.

Sicché il recesso ex art. 2096 è recesso causale e tipico

collegato all'insuccesso dell'esperimento come condizione risolutiva

implicita nel patto di prova annesso al contratto di lavoro definitivo.

L'accertata natura causale del recesso ex art. 2096, terzo comma,

impone o una sentenza interpretativa dell'art. 2096, terzo comma,

collegata alla reiezione della denunciata questione di

incostituzionalità di questa norma, ovvero l'accoglimento di essa con

riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 6 della legge 604 e con incidenza

sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 della legge 604

e dell'art. 2118 c.c., da sollevare dunque in sostituzione di quella

dell'art. 2096 c.c. e per gli stessi motivi evidenziati nell'ordinanza

di remissione, e cioè per il contrasto con l'art. 3, primo e secondo

comma, Cost.".

5. - In una causa di lavoro promossa da Antonio Cadoni nei

confronti dell'E.N.E.L., in relazione al licenziamento fondato

sull'art. 2096, terzo comma, cod. civ., senza comunicazione dei motivi

né prima né durante il giudizio, il Pretore del lavoro di Roma,

accogliendo un 'eccezione del ricorrente, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41

Cost., dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ., nonché dell'art. 10

della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il giudice a quo - ritenuto che anche nel periodo di prova è

configurabile un rapporto di lavoro - osserva che il regime giuridico

di questo differisce da quello normale solo per essere soggetto, in

virtù delle norme sopra indicate, a condizione risolutiva potestativa.

Ma tale diversità di disciplina, secondo i criteri adottati dalla

Corte costituzionale, può giustificarsi alla stregua dell'art. 3 Cost.

"solo se nei limiti in cui sia ragionevolmente giustificata in stretto

collegamento con quanto rende diverse le due fattispecie. Il rapporto

di lavoro in prova differisce - sul piano della funzione

economico-sociale presa in considerazione dal legislatore - da quello

ordinario, in quanto nel primo si inserisce, accanto alla funzione

economico-sociale tipica del rapporto di lavoro in genere, la specifica

funzione di assicurare alle parti la possibilità di "sperimentare" il

rapporto, prima di conferire ad esso la normale stabilità. La

diversità di disciplina in materia di licenziamento - ed in

particolare la recedibilità senza giusta causa o giustificato motivo

anche nelle ipotesi per ogni altro verso rientranti nell'ambito di

applicazione della legge 604 e dello Statuto dei lavoratori - può

trovare quindi giustificazione se sia limitata a quanto è necessario

per consentire all'istituto della prova di assolvere tale sua funzione.

L'attuale assetto normativo, invece, consentendo il recesso ad nutum

del datore di lavoro, senza obbligo cioè di indicarne i motivi, senza

delimitazione di quelli che rendono il recesso legittimo e senza

facoltà di contestare la sussistenza di quelli addotti, rende

possibile il recesso dal rapporto in prova anche per motivi che nulla

hanno a che fare con l'esperimento, quale che sia il contenuto che a

quest'ultimo attribuisca l'interprete dell'articolo 2096 c.c. ed anche

per motivi contrari alla legge o all'ordine pubblico. Ne deriva che la

deroga alla disciplina comune è più ampia di quella resa necessaria

dalla diversità delle situazioni regolate ed appare perciò contraria

- in tale misura - al principio di uguaglianza.

Tale disparità ingiustificata di trattamento, traducendosi in un

difetto di tutela per i lavoratori della categoria in esame, appare

violare anche l'art. 4 e l'art. 35 Cost. L'assetto normativo in esame,

inoltre, rende praticamente impossibile al lavoratore, o, comunque

estremamente difficile far valere la nullità del licenziamento nei

casi previsti dall'art. 4 legge 604 e art. 15 legge 300/1970 e quindi

si pone in contrasto anche con l'art. 41, secondo comma, Cost. poiché

consente di fatto all'imprenditore di licenziare il lavoratore a

proprio mero arbitrio e quindi anche in contrasto con la libertà e la

dignità del lavoratore".

6. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale sono

intervenuti l'Avvocatura generale dello Stato, che ha riproposto le

considerazioni già sopra riferite, e la parte privata Cadoni Antonio,

a sostegno delle considerazioni e conclusioni del giudice a quo.

7. - In una causa di lavoro promossa da Daniela Rosati nei

confronti della American Express Bank, in relazione al recesso durante

il pattuito periodo di prova, la parte attrice ha sollevato eccezione

di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost.,

dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ., qualora interpretato nel senso

che, durante il periodo di prova, il datore di lavoro "possa recedere

senza indicare i motivi del recesso o per motivi che nulla hanno a che

vedere con la causa del patto di prova e che l'ordinamento considera

ragioni di nullità del recesso medesimo".

Il Pretore del lavoro di Napoli, con ordinanza in data 22 settembre

1976, ha disatteso tale eccezione, argomentando che dal tenore della

norma considerata "nulla è statuito circa l'obbligo di motivazione del

recesso. Obbligo che poteva anche ritenersi insussistente nella logica

del sistema corporativo consacrata dal codice del 1942, ma la cui

necessità oggi non può più revocarsi in dubbio, sia alla luce dei

principi costituzionali in materia (artt. 2, 3, 4, nonché 35 e segg.

Cost.), sia nello spirito generale che ha informato la più recente

legislazione in tema di garanzia della stabilità del posto di lavoro

(legge 20 maggio 1970, n. 300).".

Nel sistema attuale, pertanto, "un recesso (ipoteticamente)

giustificato con una motivazione del genere da parte del datore di

lavoro sarebbe esplicitamente sanzionato di nullità dall'art. 15 legge

20 maggio 1970, n. 300, in quanto atto discriminatorio".

Così interpretato, alla luce dello stesso art. 3 Cost., l'articolo

2096 cod. civ., la prospettata questione di legittimità costituzionale

acquista tuttavia, per il giudice a quo, rilievo in relazione ad altra

norma: "quella dell'art. 10 legge 15 luglio 1966, n. 604 che, nel

delimitare il proprio campo di operatività, ne esclude l'applicazione

ai lavoratori in prova, per i quali la legge stessa si applica "dal

momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando

sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro". Per tale

modo l'obbligo della motivazione del licenziamento, che rappresenta una

garanzia esplicitamente sancita per i lavoratori assunti in via

definitiva, non sarebbe previsto in riferimento al periodo di prova,

lasciando sprovvisti di tutela o con una tutela claudicante i

prestatori di lavoro che non abbiano ancora superato tale periodo".

Sgombrato il campo della "bizantina distinzione" fra licenziamento

e recesso in periodo di prova (differenziabili, si dice, appunto in

relazione all'obbligo di motivazione; il che sarebbe una tautologia),

il Pretore argomenta che "la stessa funzione del periodo di prova nel

rapporto di lavoro postula la necessità che il datore di lavoro motivi

il recesso, sia per garantire il lavoratore che la relativa facoltà

venga correttamente esercitata in relazione al patto che forma oggetto

di prova, sia per consentire, attraverso, il successivo sindacato

giurisdizionale, la emanazione di quei provvedimenti che si rendessero

necessari per reprimere eventuali comportamenti discriminatori o

illegittimi.

Non si tratta, dunque, di negare al datore di lavoro la facoltà di

recedere in costanza del periodo di prova, ma soltanto di non

consentirne esercizi arbitrari o comunque sanzionati dall'ordinamento".

L'obbligo di motivazione sarebbe necessario non solo nell'interesse

del lavoratore (l'assenza di motivazione potrebbe essere interpretata

in senso sfavorevole alle sue attitudini), ma anche nell'interesse

"della collettività a che vengano assunti al lavoro, in via

prioritaria, a parità di ogni altra condizione, gli elementi più

capaci e meritevoli.

Né va sottaciuto che un datore di lavoro svincolato dall'obbligo

di motivare il recesso in periodo di prova potrebbe agevolmente eludere

disposizioni imperative di legge stabilite per i lavoratori che abbiano

superato quel periodo, attraverso continue assunzioni in prova,

mantenute in vita ad libitum nell'ambito della durata massima del

periodo di prova e troncate senza necessità di adempiere alcun

obbligo".

Un ulteriore profilo di disuguaglianza vi sarebbe fra privati e

pubblici dipendenti in prova. "Questi ultimi, infatti, in caso di esito

sfavorevole, anche della proroga del periodo di prova, vengono

estromessi dall'Amministrazione con decreto motivato del Ministro (art.

10, comma terzo, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) e la motivazione deve

fare riferimento, sia pure attraverso la relazione del capo- ufficio,

al comportamento, all'attitudine, al grado di operosità e di cultura

dell'impiegato (art. 14, comma secondo d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686)".

Le censure sollevate, conclude il giudice a quo varrebbero anche

"in rapporto agli artt. 35 e 41, secondo comma, Cost., nella misura in

cui, rispettivamente, contrastano con la tutela del lavoro in tutte le

sue forme ed applicazioni, nonché con la dignità umana".

8. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, l'Avvocatura

generale dello Stato sottolinea la singolarità del ragionamento

seguito dal Pretore, che con riferimento al medesimo art. 3 Cost.

motiva, da un lato, la costituzionalità dell'art. 2096 cod. civ., e

dall'altro l'incostituzionalità dell'art. 10 della legge n. 604. Nel

merito, ripropone le argomentazioni già riferite. Si è pure

costituita la parte privata Rosati Daniela, a sostegno delle

considerazioni e conclusioni del giudice a quo.

9. - In una causa di lavoro promossa da Ruzzi Liliana nei confronti

della S.p.a. W.I.N.A.C., per chiedere (fra l'altro) il pagamento

dell'indennità di anzianità e dell'indennità sostitutiva delle ferie

non godute - durante il periodo di prova conclusosi con il recesso del

datore di lavoro - il Pretore del lavoro di Genova ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e

36 Cost., degli artt. 2096, 2109 e 2120 cod. civ., nella parte in cui

non prevedono, nella ipotesi di recesso del datore di lavoro durante il

periodo di prova, il diritto del lavoratore alle indennità sopra

indicate.

Il giudice a quo prende atto della sentenza n. 204 del 1976 della

Corte costituzionale, che ha ritenuto costituzionalmente corretta

l'esclusione, nell'ipotesi considerata, dall'indennità di anzianità.

Osserva tuttavia che "già in quella sede la Corte costituzionale

dichiarò di "prescindere da altri eventuali diritti, spettanti al

lavoratore in funzione della durata del rapporto, in relazione ai quali

non è stata sollevata questione di legittimità". Infatti

l'assimilazione del rapporto di lavoro in prova, concluso con il

recesso, al contratto a tempo determinato pone comunque problemi di

legittimità costituzionale per la mancata previsione di una voce

retributiva proporzionale alla durata del rapporto, se non altro in

relazione alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato,

per il quale pure l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 230, prevede

la corresponsione di un premio di fine lavoro proporzionato alla durata

del contratto e pari all'indennità di anzianità.

Infatti non appare possibile dare una spiegazione ragionevole della

differenza di trattamento attualmente prevista per i lavoratori a tempo

determinato, che ricevono oltre alla retribuzione mensile anche il

premio di fine lavoro sopra ricordato, e i lavoratori in prova che

vengono retribuiti soltanto mensilmente, pur prestando in ipotesi

un'attività lavorativa di pari qualità e quantità ed egualmente

predeterminata nel tempo. Né tale differenza di trattamento pare

giustificabile in relazione al diverso aspetto (non richiamato dalla

Corte costituzionale nella sua precedente sentenza) della c.d.

"precarietà" dei rapporto in prova, perché pacificamente una voce

retributiva proporzionata alla durata del rapporto spetta, all'atto

della risoluzione, anche ai lavoratori privi di qualsiasi garanzia di

stabilità del rapporto, perché non rientranti nella sfera di

applicabilità della legge n. 604 del 1966".

Le medesime considerazioni varrebbero con riguardo all'indennità

sostitutiva delle ferie, esclusa per il lavoratore in prova nella

corrente prassi aziendale, e nell'interpretazione giurisprudenziale

degli artt. 2096 e 2109 cod. civ., che pure nulla dicono al riguardo.

Vi sarebbe infine un dubbio di compatibilità con l'art. 36 Cost., che

riconosce il diritto alle ferie ad ogni lavoratore, senza distinzioni

di sorta.

Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di

parti.

I predetti procedimenti venivano discussi congiuntamente

all'udienza del 16 gennaio 1980, nel corso della quale la Corte

pronunciava ordinanza con la quale dichiarava inammissibile per

tardività la costituzione nel giudizio avanti a sé della parte

privata Giuseppe Spedicato (nel procedimento di cui all'ordinanza n.

496/75) previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale degli artt. 25 legge 11 marzo 1953, n.

87 e 3 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale sollevata da tale parte.

I procedimenti venivano poi rinviati a nuovo ruolo con ordinanza n.

145 del 1980 e quindi ridiscussi all'udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze indicate in epigrafe hanno tutte per

oggetto la disciplina del rapporto di lavoro con patto di prova nelle

ipotesi di recesso durante il periodo di prova stesso. Di conseguenza,

i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte di appello di Roma ed il Pretore di Genova (n. 74/

1975 e 655/79) dubitano della legittimità costituzionale degli artt.

2096, terzo comma, prima parte e (il solo Pretore di Genova) dell'art.

2120 c.c., i cui disposti, secondo prassi e giurisprudenza consolidata,

escludono, per i lavoratori assunti con patto di prova e licenziati

durante il periodo di prova stesso, il diritto alla indennità di

anzianità.

Secondo i giudici a quibus le norme in esame contrasterebbero con

l'art. 3 Cost, per l'ingiustificata diversità di trattamento riservata

ai lavoratori assunti in prova a seconda che l'imprenditore eserciti o

meno la facoltà di recesso (Ord. 74/75) ovvero perché irrazionalmente

verrebbe negata ai lavoratori assunti in prova e licenziati durante il

periodo di prova l'indennità di anzianità o una voce retributiva

equivalente che la legge (legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 5)

riconosce invece anche ai lavoratori assunti a tempo determinato

(entrambe le ordinanze).

Sarebbe inoltre violato l'art. 36 Cost. perché, riconosciuta la

natura retributiva della indennità di anzianità, al prestatore di

lavoro assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova stesso

verrebbe ad essere riconosciuta una retribuzione complessiva non più

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

3. - Questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1976, ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui delimita

l'applicabilità dell'art. 9 della stessa legge ai lavoratori assunti

in prova dal momento in cui la loro assunzione diviene definitiva e in

ogni caso quando siano decorsi sei mesi dalla loro assunzione,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.

La motivazione della cennata decisione marca, da un lato, la

"natura giuridica nettamente distinta" del contratto di lavoro con

patto di prova, configurabile come contratto a tempo determinato,

rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dall'altro, la

"funzione di sussidio patrimoniale" dell'indennità di anzianità, "la

cui necessità deriva dalla cessazione di un contratto di lavoro, il

cui termine finale non era stato predeterminato dalle parti".

Riconsiderata ora la questione, la Corte ne ritiene la fondatezza.

Ai fini della decisione, invero, non occorre prender partito sulla

natura - se retributiva o indennitaria - della indennità di anzianità

né privilegiare alcuna delle tesi, sostenute in dottrina ed accolte in

giurisprudenza, sulla qualificazione giuridica del contratto di lavoro

con patto di prova, in particolare quella che considera il rapporto di

lavoro in prova un rapporto tipicamente a termine, muovendo dalla quale

la Corte di appello di Roma ed il Pretore di Genova denunciano la

violazione dello art. 3 Cost., ponendo a raffronto le situazioni

dedotte nei rispettivi giudizi con quella disciplinata dall'art. 5,

ultimo comma, della legge 230 del 1962 che attribuisce al lavoratore,

alla scadenza del contratto a termine, il diritto ad un "premio di fine

lavoro" "pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti

collettivi".

Non può, infatti, dubitarsi che il patto di prova inerisce ad un

rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente

già formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro,

uguali, per quantità e qualità a quelle fornite dagli altri

lavoratori di pari qualificazione. Ciò tanto è vero che, ove sia

superato, senza esercizio della facoltà di recesso, il termine della

prova e comunque decorsi sei mesi dalla assunzione, l'attività

prestata durante il periodo di prova non si distingue, a tutti gli

effetti retributivi, da quella di un lavoratore assunto a tempo

indeterminato.

Si deve, allora, concludere restando assorbito ogni altro profilo

che le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in

prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso,

l'indennità di anzianità, lo pongono in tal modo in una situazione

ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo

indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione,

il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost.

4. - Deve, a sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87,

dichiararsi la illegittimità conseguenziale dell'art. 10 della legge

604 del 1966, nella parte in cui esclude il diritto dei prestatori di

lavoro che rivestono la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi

dell'art. 2095 cod. civ. a percepire l'indennità di cui all'art. 9

della legge 604 del 1966 medesima quando assunti in prova e licenziati

durante il periodo di prova.

5. - Il Pretore di Genova (ord. n. 655/79) dubita anche della

legittimità costituzionale degli artt. 2096, terzo comma e 2109 cod.

civ. assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 36, ultimo comma,

Cost.

Anche questa questione appare fondata. Già con la sentenza n. 66

del 1963 questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima,

dell'art. 2109 c.c., la disposizione che pone il decorso di un anno di

ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un

periodo annuale di ferie retribuite. Motivando tale decisione, la Corte

ha sostanzialmente rilevato che il periodo di riposo ritenuto

necessario per ritemprare le energie psico-fisiche del lavoratore, se

pur ragguagliato ad un anno ben può essere frazionato e quindi

riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro da costui

effettivamente prestata presso l'imprenditore che, avendolo assunto,

procede al suo licenziamento anche prima che sia maturato un anno di

ininterrotto servizio.

A conferma dell'esattezza di una tale piana argomentazione, si deve

ricordare che il diritto alle ferie retribuite è garantito dall'art.

36, ultimo comma, Cost. ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta,

mentre sarà questione di fatto verificare nelle singole situazioni se

sono e in che misura maturate le condizioni per il soddisfacimento di

un tale diritto.

6. - Le ordinanze del Pretore di Milano (n. 496/75) del Pretore di

Roma (n. 394/76) e del Pretore di Napoli (n. 635/76) sollevano

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma,

cod. civ. e/o dell'art. 10 della legge 604 del 1966, nella parte in cui

escludono l'obbligo dell'imprenditore di motivare il licenziamento del

prestatore di lavoro assunto in prova, effettuato durante il periodo di

prova.

In particolare: il Pretore di Milano ritiene, che il primo

capoverso del terzo comma dell'art. 2096 c.c. consente, secondo un

costante orientamento giurisprudenziale, al datore di lavoro di

risolvere il rapporto di lavoro ad nutum, senza obbligo cioè di

indicare i motivi del recesso e per qualunque motivo, ancorché diverso

da quelli indicati nella legislazione sui licenziamenti individuali. E

ben vero che il giudice a quo riconosce una diversità della situazione

giuridica del lavoratore assunto con patto di prova rispetto a quella

del lavoratore assunto a tempo indeterminato, ma ritiene ingiustificato

che il licenziamento del lavoratore in prova possa essere effettuato

dal datore di lavoro senza indicazione dei motivi che l'hanno

determinato o per motivi che nulla hanno a che vedere con le cause del

patto di prova e che l'ordinamento oggi considera ragione di nullità

del recesso medesimo.

Il Pretore di Roma, a sua volta, riconosce anch'egli giustificata

la diversità di disciplina normativa, purché "limitata a quanto è

necessario per consentire all'istituto della prova di assolvere tale

sua funzione". Anch'egli ravvisa nella mancanza dell'obbligo per

l'imprenditore di motivare il recesso durante il periodo di prova un

vizio di legittimità e più precisamente una violazione del principio

di uguaglianza, essendo possibile che il lavoratore in prova venga

licenziato per motivi che nulla hanno a che fare con l'esperimento e

persino per motivi contrari alla legge e all'ordine pubblico. In questa

situazione normativa egli ravvisa inoltre una lesione degli artt. 4, 35

e 41, secondo comma, Cost. La sua denunzia involge anche l'art. 10

della legge 604/66.

Il pretore di Napoli, viceversa, ritiene manifestamente infondata

la censura riguardante l'art. 2096, terzo comma, c.c., trattandosi di

norma a suo avviso, oggettivamente "neutra" e dubita invece della

legittimità costituzionale solo dell'art. 10 legge 604 del 1966.

Le questioni così poste non sono fondate.

7. - Va anzitutto ricordato che nel sistema del codice civile

(libro V, titolo II, sez. III) non è previsto l'obbligo

dell'imprenditore di motivare il recesso dal contratto a tempo

indeterminato e che tale obbligo (a richiesta del lavoratore) è stato

introdotto con l'art. 2 della legge 604 del 1966, nei rapporti di

lavoro di cui agli artt. 10 e 11 della legge medesima.

Ne deriva che la disposizione del c.c. (art. 2118) sul recesso dal

contratto a tempo indeterminato, non essendo stata dedotta nuova

questione di legittimità in ordine ai predetti artt. 10 e 11 legge 604

del 1966 per la parte che qui interessa, ha tutt'ora un suo campo di

applicazione e che pure l'art. 2096, terzo comma, c.c., al di fuori

dell'ambito di operatività della legge 604/66, non sembra confliggere

con gli invocati parametri costituzionali, non essendo adombrata alcuna

illegittimità del disposto che esclude l'obbligo del preavviso e delle

indennità sostitutive.

La questione posta in relazione al solo art. 2096, terzo comma,

c.d. appare quindi infondata.

8. - Viene, dunque, in discussione l'art. 10 della legge 604/66

nella parte in cui esclude l'applicazione delle norme della legge

medesima, - sussistendo le altre condizioni di cui al medesimo art. 10

ed al successivo art. 11, con le modificazioni introdotte dalla legge

300 del 1970 e dalla sentenza n. 174/1972 di questa Corte - agli

impiegati ed operai assunti in prova.

Invero, dalla lettura delle ordinanze di rimessione non sembra

potersi dedurre con sicurezza che della legge 604 si vogliano

applicabili anche al rapporto di lavoro con patto di prova tutte le

norme, in particolare quelle dell'art. 1 e dell'art. 3, che consentono

il licenziamento soltanto per giusta causa o giustificato motivo. Ciò

che i giudici a quibus ritengono confliggente con parametri

costituzionali è la mancanza dell'obbligo per l'imprenditore di

motivare il licenziamento del lavoratore in periodo di prova,

paventando che l'assoluta discrezionalità in tal modo garantita al

datore di lavoro possa dar luogo da parte sua a "comportamenti

vessatori e lesivi della dignità del lavoratore".

La questione, anche così posta, non è fondata.

9. - Affermato l'obbligo delle parti "a consentire e a fare

l'esperimento che forma oggetto del patto di prova"(art. 2096, secondo

comma, c.c.), ne discende un primo limite alla discrezionalità

dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento da

lui intimato durante il periodo di prova può efficacemente essere

contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita,

per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi,

quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità

professionali alle quali il patto di prova è preordinato. Più in

generale, si può affermare che la "discrezionalità" dell'imprenditore

si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento

professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso il quale

ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dello esperimento

nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben

può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale.

Così definiti i termini della questione, la norma impugnata è

immune da censure di costituzionalità.

Non appare, infatti, vulnerato il principio di uguaglianza, non

essendo equiparabili, sotto l'aspetto che qui interessa, le situazioni

poste a confronto, del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a

tempo indeterminato, mentre il riferimento ai pubblici dipendenti

assunti in prova ed all'obbligo di motivazione del decreto ministeriale

che li estrometta dall'Amministrazione, (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,

art. 10 e d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 14, comma secondo) ignora

le ben diverse modalità di assunzione di questi ultimi, che

comportano, già attraverso l'esperimento del concorso, una prima

valutazione della loro idoneità professionale.

Neppure è prospettabile lesione degli artt. 4 e 35 Cost., vuoi per

la portata del principio di cui all'art. 4, primo comma, Cost., che,

"come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di

una occupazione, così non garantisce il diritto alla conservazione del

posto di lavoro, (che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e

necessario presupposto)" (sent. n. 3 del 1957; 81 del 1969; 45 del

1965; 194 del 1970), vuoi perché l'art. 35 Cost., esaminato appunto in

relazione all'art. 4, primo comma, Cost., non impone "una applicazione

indiscriminata del principio della giusta causa, e del giustificato

motivo nei licenziamenti, ma "lascia" al legislatore ampia

discrezionalità in materia" (sent. 129 del 1976). Quanto, infine,

all'art. 41, secondo comma, Cost., che riguarda lo svolgimento del

rapporto di lavoro, invocato dai Pretori di Roma e di Napoli, non si

ravvisa nelle disposizioni di legge censurate alcun attentato alla

libertà e alla dignità del lavoratore, soprattutto quando si

riconosca la sindacabilità nei limiti anzidetti, del concreto

esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo

di prova e l'annullabilità dell'atto nel quale si esprime, tutte le

volte che il lavoratore (in assenza di una motivazione o anche in

presenza di una diversa motivazione apparente) lo provi illecitamente

motivato.

Quanto infine alla denunziata inversione dell'onere della prova

rispetto al sistema della legge 604/66, vanno ricordati, da un lato, la

portata generale delle disposizioni di cui all'art. 4 legge 604/66,

che torna pacificamente applicabile anche al di fuori dell'ambito di

operatività fissata dai precitati artt. 10 e 11 della legge medesima,

e dall'altro la costante incidenza sul lavoratore dell'onere della

prova nei giudizi di nullità dei licenziamenti determinati da motivi

politici, religiosi e sindacali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo

comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla

indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice,

al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal

contratto durante il periodo di prova medesimo.

2. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15

luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude il diritto del

prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di

operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennità di

anzianità di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966, quando

assunto in prova è licenziato durante il periodo di prova medesimo.

3. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod.

civ. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche

per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto

durante il periodo di prova medesimo.

4. - Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma,

cod. civ. e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sollevate,

con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 41,

secondo comma, Cost., con le ordinanze dei Pretori di Milano, Roma e

Napoli di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI,

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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