Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1973 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 27d.P.R. 153/1961

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo

comma, del codice civile e dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio

1961, n. 153, nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 27, lett.

a, del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10

gennaio 1959, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dalla

Corte di appello di Messina nel procedimento civile vertente tra

Sabbatino Salvatore e la Società editrice siciliana "Gazzetta del

Sud", iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una causa di lavoro vertente tra Salvatore Sabbatino e

la Società editrice siciliana S.p.A. Gazzetta del Sud, la Corte di

appello di Messina, con ordinanza in data 27 maggio 1971 ha sollevato

di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120,

secondo comma, del codice civile e dell'art. 27, lett. a, del contratto

collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959,

esteso erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, per contrasto

con gli artt.3 e 36 della Costituzione.

Ritiene la Corte di appello di Messina che la norma impugnata,

nella parte in cui statuisce che il giornalista dimissionario, che non

abbia superato i cinque anni di servizio nella azienda, ha diritto alla

indennità di anzianità nella misura ridotta del 50%, non sarebbe

compatibile con il carattere retributivo riconosciuto dalla Corte

costituzionale alla indennità di anzianità. Infatti, una volta

intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo

comma dell'art. 2120 cod. civ. (sent. n. 75 del 1968), non sarebbe più

lecito ridurre l'ammontare dell'indennità di anzianità in relazione

al motivo che ha dato luogo alla risoluzione del rapporto (colpa del

lavoratore o dimissioni volontarie). Una eventuale limitazione,

legittima in quanto più favorevole al lavoratore, fino a quando era

applicabile l'ultima parte del primo comma dell'art. 2120 cod. civ.,

che addirittura negava la indennità di anzianità al lavoratore

dimissionario, una volta intervenuta la dichiarazione di illegittimità

di quest'ultima norma, non potrebbe più ritenersi conforme ai principi

vigenti, in forza dei quali la indennità di anzianità spetta tutta

intera in ogni caso.

Nessuno è comparso innanzi a questa Corte, e il procedimento ha

avuto corso nelle forme di cui all'art. 26, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma,

del codice civile e dell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro per

i giornalisti 10 gennaio 1959 (esteso erga omnes con d.P.R. 16 gennaio

1961, n. 153), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,

nella parte in cui si stabilisce che al giornalista dimissionario, il

quale non abbia superato i cinque anni di anzianità di servizio

nell'azienda, la indennità di anzianità deve essere corrisposta nella

misura ridotta del cinquanta per cento.

Nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza detta riduzione

è riferita all'ipotesi che il dimissionario non abbia superato i tre

anni di anzianità di servizio: ma trattasi di evidente errore

materiale - peraltro irrilevante ai fini della decisione - che deve

essere rettificato in base al testo del contratto collettivo annesso al

d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, quale risulta dal Supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 29 marzo 1961.

2. - Poiché la norma applicabile per la decisione del giudizio a

quo è quella contenuta nell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro

sopraindicato, la questione, nella parte in cui si riferisce all'art.

2120, secondo comma, del codice civile, deve essere dichiarata

inammissibile per assoluto difetto di rilevanza.

3. - La disposizione del primo comma dell'art. 2120 del codice

civile, abrogata con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è

già stata da questa Corte dichiarata costituzionalmente illegittima,

rispetto ai rapporti anteriori, con sentenza n. 75 del 1968, nella

parte in cui escludeva il diritto del prestatore di lavoro

all'indennità di anzianità quando la cessazione del rapporto

derivasse da licenziamento per colpa o da dimissioni volontarie; ciò

in quanto detta indennità, avendo carattere retributivo, è dovuta in

ogni caso di risoluzione del rapporto, indipendentemente dai motivi che

possano averla determinata, come parte della retribuzione il cui

pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di

lavoro.

Le stesse considerazioni valgono anche rispetto alla disposizione

dell'art. 27 del contratto collettivo per i giornalisti del 1959, che,

pur non escludendo il diritto del giornalista dimissionario a percepire

l'indennità di anzianità, ne riduce tuttavia la misura al cinquanta

per cento, quando non abbia superato i cinque anni di anzianità di

servizio. Questa riduzione, prevista dal contratto unicamente per il

caso delle dimissioni, integra una ingiustificata disparità di

trattamento rispetto agli altri casi di risoluzione del rapporto, in

palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3

della Costituzione. È infatti evidente che a parità di lavoro

prestato, e ricorrendo le stesse condizioni poste dalla legge come

elementi essenziali per la sua determinazione, la misura

dell'indennità non possa essere diversa per effetto delle circostanze

concernenti la cessazione del rapporto.

4. - Come ha esattamente osservato la Corte di appello di Messina

nell'ordinanza di rinvio, "nella specie non si fa questione della

determinazione della misura dell'indennità di anzianità, ma della

riduzione, anzi della parziale soppressione dell'indennità già

stabilita altrove, per il caso di dimissioni". Per vero, il principio

sancito dall'art. 2120 del codice civile, per cui al lavoratore è

dovuta una indennità "proporzionale agli anni di servizio", non esige

che la misura dell'indennità debba sempre essere determinata in base

ad un rapporto fisso e costante con il numero degli anni del servizio

prestato, e pertanto non esclude che, in sede convenzionale, - come di

fatto avviene in numerosi contratti collettivi -, la durata del

rapporto di lavoro possa essere frazionata in più periodi, ad ognuno

dei quali corrisponda un diverso coefficiente o una diversa aliquota di

valore crescente per i successivi scaglioni. Sotto questo profilo, -

sempreché la misura-base dell'indennità, ovvero l'aliquota

retributiva stabilita per il periodo minimo di anzianità, possa

ritenersi idonea ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle

esigenze derivanti dalla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 36

della Costituzione -, l'attribuzione a tutti gli appartenenti ad una

stessa categoria, per i primi cinque anni di servizio, di un'indennità

in misura inferiore rispetto a quella prevista per gli anni successivi,

non potrebbe giudicarsi illegittima, né contrastante con il principio

di eguaglianza.

Ma nella fattispecie la norma contrattuale, dopo aver stabilito in

via generale un'indennità di anzianità "pari ad una mensilità di

retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato",

riduce tale indennità nella misura del cinquanta per cento per il solo

caso di dimissioni, sia pur limitatamente a coloro che non abbiano

superato i cinque anni di servizio: e questa riduzione appare

sicuramente illegittima, non potendosi ammettere né giustificare la

previsione di un trattamento deteriore in correlazione con i motivi

determinanti la risoluzione del rapporto di lavoro. In questi termini,

la dedotta questione di legittimità costituzionale deve riconoscersi

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153: "Norme sul trattamento economico e

normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto

collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente

all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce

l'indennità di anzianità nella misura del cinquanta per cento, in

caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque

anni di servizio;

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del codice

civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari