Art. 4 statuto dei lavoratori — Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. ((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.)) La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Testo vigente dal 8 ottobre 2016

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 4 statuto dei lavoratori, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32835/2025

    16 dicembre 2025

    In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.

    Art. 4 statuto dei lavoratori · Art. 55-quater TU pubblico impiego · Art. 55-bis TU pubblico impiego

    Rassegna di dicembre 2025, p. 151 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24204/2025

    29 agosto 2025

    In tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in internet, all'utilizzo della posta elettronica e alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro (benché affidatario, come nella specie, di compiti di rilievo pubblicistico) attraverso sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 151 del 2015), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell'attività di questi ultimi, ed in assenza dell'acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto che il trattamento dei suddetti dati si traduce nella violazione dell'art. 8 della menzionata legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate.

    Art. 4 statuto dei lavoratori · Art. 8 statuto dei lavoratori

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 334 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8710/2025

    2 aprile 2025

    In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (Principio affermato in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003).

    Art. 4 statuto dei lavoratori · Art. 8 Orario di lavoro · Art. 2 statuto dei lavoratori · Art. 3 statuto dei lavoratori

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 254 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 8 ottobre 2016. 17 parole tolte, 25 parole aggiunte.

… stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordoaggiunto: , gli impianti e gli strumenti di cui al tolto: periodo precedente aggiunto: primo periodo possono essere installati previa autorizzazione tolto: della Direzione territoriale aggiunto: delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' tolto: Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiunto: sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4 · fonte del testo

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