Art. 2 — Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

  • a)funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
  • b)ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  • c)collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
  • d)garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso;
  • e)armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ((...)). I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Testo vigente dal 22 giugno 2017

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15432/2026

    20 maggio 2026

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico è sindacabile dal giudice solo sotto il profilo del rispetto delle pertinenti regole procedimentali, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni irragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, per ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto del ricorso di una dipendente comunale che aveva chiesto direttamente di conseguire l'importo di denaro reclamato in relazione ad una graduazione delle funzioni pregressa e superata da due successive riorganizzazioni).

    Art. 2 · Art. 5 TU pubblico impiego · Art. 63 TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 203 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27192/2025

    10 ottobre 2025

    In tema di pubblico impiego privatizzato, la rivendicazione degli emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale, che si assume avrebbe dovuto essere istituita, non può essere affidata alla mera allegazione dello svolgimento di attività lavorative ad essa corrispondenti, giacché la qualificazione di un ufficio come di direzione generale è rimessa a fonti normative o alle corrispondenti determinazioni dell'ente di riferimento, di modo che detta rivendicazione può esercitarsi - previa specifica indicazione dei vizi dei provvedimenti amministrativi rilevanti e disapplicazione degli stessi - solo qualora si tratti di uffici la cui costituzione è imposta in via normativa, mentre, qualora essa dipenda da decisioni organizzative discrezionali illegittime, è possibile richiedere il solo risarcimento del danno per violazione dell'interesse legittimo pretensivo, al ricorrere dei relativi presupposti.

    Art. 2 · Art. 19 TU pubblico impiego

    Rassegna di ottobre 2025, p. 117 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 103/2022

    Questione inammissibile
    21 aprile 2022

    La circostanza che la dedotta illegittimità costituzionale di una o più norme costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. ( Precedenti: S. 217/2019 - mass. 42149; S. 239/2018 - mass. 40588; S. 4/2000 - mass. 25090 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 108, primo comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, Cost. - degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, comma 1, 40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, 45, comma l, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui hanno previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro anche del personale non dirigenziale delle segreterie e cancellerie giudiziarie e la rimessione della disciplina di ogni aspetto del relativo status economico-giuridico alla negoziazione collettiva. Il rimettente non si è fatto carico di verificare, sotto il profilo della rilevanza, la necessaria incidentalità delle questioni, in quanto, pur riconoscendo che l'esame del ricorso si sarebbe esaurito con la decisione richiesta alla Corte costituzionale, si è limitato a trascrivere l'oggetto della domanda dei ricorrenti, senza precisarne la portata, né puntualizzarne il contenuto).

    Art. 2 TU pubblico impiego · Art. 108 cost. · Art. 36 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2009 al 22 giugno 2017. 9 parole tolte, 28 parole aggiunte.

… costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano aggiunto: o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate aggiunto: nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi aggiunto: nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabilitolto: , solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla leggeaggiunto: .... I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. … cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti tolto: collettivie aggiunto: collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art2 · fonte del testo

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