Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere specifiche modalita' per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realta' del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
  • b)assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;
  • c)prevedere l'organizzazione di una attivita' specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;
  • d)prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unita' sanitarie locali;
  • e)prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonche' i criteri e le modalita' della loro gestione. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma l, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'esercizio della delega di cui al presente articolo awiene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26348/2025

    29 settembre 2025

    Ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, già inquadrati nel ruolo sanitario del Ministero della Giustizia e transitati presso l'A.s.l., spetta il riconoscimento dell'anzianità complessiva maturata in relazione all'applicazione degli istituti legali e contrattuali nei quali essa venga in considerazione ma non l'automatica attribuzione, in virtù di questa, di fasce economiche dal cui riconoscimento derivi un aumento del complessivo trattamento retributivo goduto prima del trasferimento, stante l'intrinseca diversità concettuale tra fascia economica in godimento (attinente allo sviluppo della carriera) e anzianità di servizio maturata.

    Art. 5

    Rassegna di settembre 2025, p. 111 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;419~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari