Codice penale

Art. 357 c.p. — Nozione del pubblico ufficiale

[1]Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.

[2]((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi)).

Testo vigente dal 17 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 357 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34614/2025

    29 dicembre 2025

    La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Art. 357 c.p. · Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 358 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/1984

    Questione inammissibile
    7 febbraio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. (peculato - nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio), 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., sollevata sotto il profilo dell'asserita diversità di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra gli amministratori e dipendenti delle banche pubbliche e private, trattandosi di censure sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo alla Corte scelte che competono invece alla discrezionalità del legislatore. - S. n. 205/83, che ha ritenuto inammissibile analoga questione.

    Art. 314 c.p. · Art. 357 c.p. · Art. 358 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 17/1984

    Questione inammissibile
    7 febbraio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli 314, 357 e 358 cod. pen., concernenti la nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio ai fini della sussistenza dei reati di peculato e malversazione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene alcun accenno alla fattispecie concreta ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale. - S. n. 127/1983; O. nn. 130/1983 e 140/1983.

    Art. 314 c.p. · Art. 357 c.p. · Art. 358 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La nozione del pubblico ufficiale (art. 357), attesa la sua importanza, non poteva non dar luogo ad osservazioni da parte della Commissione parlamentare. Questa, anzitutto, propose di sostituire alle parole: «impiegati dello Stato o di altro ente pubblico», le altre: «impiegati dello Stato, della Provincia, del Comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune», secondo la formula dell'articolo 207 del codice penale del 1889. Osservò la Commissione che non è facile precisare se un ente sia pubblico o privato, e che, se si vuole comprendere nella nozione del pubblico ufficiale anche gli impiegati di istituti sottoposti, non alla tutela, bensì alla sola vigilanza dello Stato, della Provincia o del Comune, è meglio dirlo espressamente, senza parlare genericamente di «altri enti pubblici». Ma il criterio di tutela, adottato dal codice del 1889, è stato abbandonato di proposito dal progetto e dal codice nuovo. Tutti gli enti pubblici sono sottoposti a tutela e a vigilanza, e fra queste il limite, se pure esiste, è quanto mai incerto. D'altra parte, non è il concetto di ente pubblico che si può desumere dalla soggezione a tutela; al contrario, quando un ente è pubblico, da ciò si desume che è sottoposto a tutela. La nozione di «altri enti pubblici» non può esigersi dal codice penale, il quale, su questo punto, riceve necessariamente le nozioni fornite da altri ordinamenti giuridici, e particolarmente dal diritto amministrativo. Ricorrendo a queste fonti, non sarà difficile alla giurisprudenza e alla dottrina risolvere tutte le questioni che si presentassero in pratica. Non piacque alla Commissione parlamentare che i deputati e i senatori fossero compresi, ad ogni effetto, tra i pubblici ufficiali, e però propose di sopprimere la menzione della «funzione legislativa», e di sostituirla dicendo che «ai fini del presente titolo, i senatori, i deputati e i membri del Gran Consiglio del Fascismo sono parificati ai pubblici ufficiali». La Commissione considerò che i senatori e i deputati sono al di fuori e al di sopra delle funzioni dei pubblici ufficiali, e però devono essere oggetto di una disposizione particolare; la loro funzione, essenzialmente politica, non può essere assoggettata a quella disciplina penale che riguarda reati particolari ai pubblici ufficiali. Riconosco che la proposta della Commissione su questo punto rappresenta un progresso sui criteri prevalsi nella formazione del codice del 1889. Per questo codice, infatti, i deputati e i senatori erano considerati pubblici ufficiali ai soli effetti della maggior tutela che la legge accorda ai pubblici ufficiali medesimi rispetto ai delitti contro di essi perpetrati, di guisa che non erano soggetti alle sanzioni speciali o più gravi che la legge stabilisce per i delitti commessi dai pubblici ufficiali; così, ad esempio, un deputato o un senatore, vigente quel codice, non poteva essere punito per corruzione, concussione, peculato, ecc. La Commissione, invece, è contraria a questo strano, immorale ed impolitico privilegio, giacchè vorrebbe la equiparazione dei parlamentari agli effetti di tutto il titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione. Non posso, però, consentire nella proposta di escludere gli altri reati nei quali la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo o circostanza aggravante. In verità, la proposta della Commissione parte da un concetto dell'istituto parlamentare che si deve respingere. Una concezione assai diffusa fino a non molti anni or sono, poneva il Parlamento fuori dello Stato e, talvolta, contro lo Stato. Simile concezione è giuridicamente errata e politicamente inaccettabile. Il Parlamento non è che un organo dello Stato, e i membri del Parlamento che esercitano funzioni di Stato o pubbliche non sono e non possono essere che pubblici ufficiali. Pubblici ufficiali certamente del più elevato grado e della più grande autorità, ma le cui funzioni rientrano nell'ambito dello Stato e sono esercitate esclusivamente nell'interesse di questo. Del resto, il concetto che attribuisce ai senatori e ai deputati la qualità di pubblici ufficiali ad ogni effetto, è accolto dalla più pregiata e moderna dottrina pubblicistica. L'indole essenzialmente politica e la elevatezza delle loro funzioni forniscono argomenti non per disconoscere ai parlamentari la qualità di pubblici ufficiali, ma anzi per riconoscerli pubblici ufficiali per eccellenza. La Commissione propose, infine, di aggiungere espressamente al novero dei pubblici ufficiali i notai, i testimoni, i periti e gli interpreti, come fa l'articolo 207 del codice penale del 1889. Parve alla Commissione che si potesse dubitare che i notai esercitino sempre ed in ogni caso una pubblica funzione amministrativa, e che convenisse chiarire che nella «pubblica funzione» sono comprese anche le prestazioni dei testimoni, dei periti e degli interpreti. I notai rientrano certamente tra le «altre persone che esercitano... una pubblica funzione... amministrativa», tale essendo quella di certificazione ad essi affidata. Essi possono talvolta esercitare funzioni d'indole mista, come quando compiono atti di competenza anche degli ufficiali giudiziari, ma pure in tal caso rientrano nella nozione in discorso, essendoci sempre un elemento funzionale amministrativo. I testimoni, i periti e gli interpreti, poi, esercitando temporaneamente una pubblica funzione giudiziaria, sono anche essi compresi nella disposizione del numero 2° dell'articolo 357. È inutile, pertanto, stabilire assimilazioni, quando queste non sono necessarie. TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 142

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1990 al 17 marzo 1992. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, tolto: giurisdizionale aggiunto: giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativitolto: , e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione tolto: e aggiunto: o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi tolto: e aggiunto: o certificativi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art357 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari