[1]Testo unico-art. 38. (Base contributiva)

[2]La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.5A

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5A

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione".

Testo vigente dal 27 maggio 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3102/2026

    12 febbraio 2026

    L'art. 13 della l. n. 70 del 1975, di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità, facente riferimento allo stipendio complessivo annuo - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, dai regolamenti interni degli enti e dall'autonomia individuale o collettiva, e non modificata da leggi successive, con la conseguenza che, in detto stipendio complessivo, non sono computabili voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o da componenti retributive similari, dovendosi perciò escludere le quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, trattandosi di attribuzioni aventi carattere non fisso ma accessorio e variabile, in conformità a Corte cost. n. 73 del 2024, con cui si è affermata la legittimità costituzionale dell'art. 13.

    Art. 38 · Art. 2120 c.c. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Rassegna di febbraio 2026, p. 97 ↗

Tutte le 25 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 243/1993

    Ha colpito questo articolo
    19 maggio 1993

    L'esclusione 'in totò dell'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle ferrovie dello Stato, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., giacché produce sperequazioni sostanziali e ingiustificabili sia rispetto ad altri settori del pubblico impiego (come quello dei dipendenti degli enti locali) che nell'ambito di ciascun settore (penalizzando in maggior misura i livelli retributivi più bassi), e, per altro verso, impedisce il pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione, anche differita, dei lavoratori dipendenti, alterando progressivamente il rapporto tra retribuzione reale e quantità e qualità del lavoro, e compromettendo, per le retribuzioni più basse, la sufficienza e la specifica funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto. - v. le successive massime F), G), H); v. anche S. n. 142/1980.

    Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/1995

    Questione infondata
    27 giugno 1995

    Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quò, ne' la natura retributiva, ne' la riconosciuta pensionabilità della "indennità operativa", disciplinata dalla legge n. 78 del 1983, spettante indistintamente a tutti i militari, costituiscono argomenti sufficienti per ritenere lesiva dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 Cost., la mancata inclusione del suddetto emolumento tra quelli che a norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 vanno posti a base del computo dell'indennità di buonuscita. Invero, come non è sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilità, così, reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento in quanto pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). red.: S. Pomodoro

    Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 259/1994

    Altra decisione
    23 giugno 1994

    La sopravvenuta l. 29 gennaio 1994, n. 87 - con cui, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella S. n. 243/1993, è stato disciplinato il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti - rende necessario il riesame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la previgente normativa, che escludeva il diritto di alcune categorie di pubblici dipendenti al computo suddetto. (Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni concernenti l'art. 1, comma terzo, lett. b, l. 27 maggio 1959 n. 324, gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, l'art. 13, l. 20 marzo 1975 n. 70, l'art. 2, ultimo comma, l. 31 marzo 1977 n. 91, e l'art. 4, comma sesto, l. 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - In una delle ordinanze di rimessione era stata altresì sollevata questione di costituzionalità dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un'istanza, possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative illegittime, fissare un termine al legislatore, facendo conseguire all'eventuale inerzia da parte di quest'ultimo, per il periodo considerato, la successiva declaratoria di illegittimità. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1974 al 27 maggio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art38 · fonte del testo

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