Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 8/5/2002, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".

Testo vigente dal 9 maggio 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20422/2025

    21 luglio 2025

    In tema di pubblico impiego, nel caso di sospensione disciplinare obbligatoria conseguente a carcerazione preventiva o ad altra misura cautelare penale coercitiva o interdittiva - tale da impedire, in concreto, lo svolgimento della prestazione -, qualora, a fronte della successiva condanna penale, il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, per i corrispondenti periodi non è dovuto il conguaglio tra la retribuzione e l'assegno alimentare medio tempore corrisposto, mentre è dovuto per i periodi di sospensione facoltativa e di sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001.

    Art. 4

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 293 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 294/2010

    Questione inammissibile
    8 ottobre 2010

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, impugnato in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., risulta non fondata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della normativa impugnata, sollevata dalla difesa della parte privata e basata sulla riproposizione di identica quaestio già dedotta in sede giurisdizionale e disattesa dal giudice a quo , la cui motivazione sul punto, ancorché contestata, non può ritenersi, in sé, manifestamente implausibile.

    Art. 4 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2003

    Questione inammissibile
    28 febbraio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone che i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica sono sospesi dal servizio, in caso di condanna penale anche non definitiva. Infatti l'ordinanza di rimessione motiva la non manifesta infondatezza della questione con integrale rinvio ad altra ordinanza di diversa autorità giudiziaria, mentre secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare 'per relationem' il contenuto di altri atti o provvedimenti. - Sull'autosufficienza della ordinanza di rimessione, v. citata sentenza n. 425/2000.

    Art. 4 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 456/2002

    Altra decisione
    12 novembre 2002

    Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto dispone che i dipendenti pubblici, in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sono sospesi dal servizio. L'intervenuto mutamento del quadro normativo, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dello stesso art. 4, rende necessario, per l'evidente connessione con il primo comma impugnato, una nuova valutazione sulla rilevanza della questione da parte dei giudici 'a quibus'. - V. la sentenza n. 145/2002, quale decisione richiamata.

    Art. 4 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 314 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2001 al 9 maggio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 8/5/2002, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-27;97~art4 · fonte del testo

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